Sentenza del 08/05/2019 n. 12121 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego di rimborso di somme versate a titolo di accisa sull'energia elettrica e di addizionale provinciale per l'anno 2008. L'istanza era stata presentata nel 2010 da L. Servizio Elettrico S.p.A. in relazione a un credito maturato da L. Distribuzione S.p.A. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo decorso il termine di decadenza biennale e, in giudizio, aveva eccepito anche l'omessa comunicazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate. La ricorrente sosteneva che l'atto del 2008 fosse una semplice istanza di trasferimento del credito, che si fosse formato un giudicato interno sulla sua ammissibilità e che l'addizionale provinciale, quale tributo locale, fosse esclusa dall'obbligo di comunicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto le istanze rilevanti. Ha escluso la formazione di un giudicato interno, affermando che l'omessa comunicazione all'Agenzia delle Entrate poteva essere rilevata anche d'ufficio e dedotta ritualmente dall'Ufficio in memoria. Ha confermato che tale omissione comportava la decadenza dal rimborso, poiché le somme avevano concorso alla formazione del reddito d'impresa. Le ulteriori censure sono state ritenute infondate o inammissibili, compresa quella relativa alla natura locale dell'addizionale, in quanto le addizionali istituite e regolate dalla legge statale rientrano nell'ordinamento tributario statale. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 10.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1995, Testo unico delle accise, art. 14
Prevede il termine biennale di decadenza per la richiesta di rimborso delle accise.
Legge n. 428 del 1990, art. 29, commi 3 e 4
Impone, per determinate richieste di rimborso tributario, la comunicazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate; l'omissione può determinare la decadenza quando il relativo costo ha concorso alla formazione del reddito d'impresa.
D.L. n. 688 del 1982, art. 19, convertito dalla Legge n. 873 del 1982
Richiamato nel contesto della disciplina delle richieste di rimborso e degli adempimenti connessi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Disciplina i requisiti della sentenza tributaria; la doglianza relativa alla motivazione è stata dichiarata inammissibile per mancata trascrizione degli atti necessari.
Codice di procedura civile, artt. 324 e 329, comma 2, e Codice civile, art. 2909
Riguardano il giudicato interno e l'efficacia del giudicato; la Corte ha escluso che la decisione di primo grado avesse coperto, anche implicitamente, la questione dell'omessa comunicazione.
Costituzione, art. 117, comma 2, lett. e)
"Ordinamento tributario dello Stato"
La Corte costituzionale ha chiarito che i tributi regionali derivati e le addizionali istituiti e regolati dalla legge statale rientrano nella competenza statale, anche se il gettito è attribuito a enti territoriali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie di rimborso tributario, il rispetto degli adempimenti formali e dei termini di decadenza è essenziale: la mancata comunicazione richiesta dalla legge può comportare la perdita definitiva del diritto al rimborso.
- Un'eccezione relativa alla decadenza o all'ammissibilità può essere rilevata d'ufficio e non necessariamente deve essere stata esaminata dal giudice di primo grado per impedire la formazione del giudicato interno.
- Nel ricorso per cassazione è necessario trascrivere o riprodurre gli atti e i documenti indispensabili per verificare la censura; il richiamo a documenti non effettivamente riportati può determinare l'inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza.
- La qualificazione di un tributo come locale in base al destinatario del gettito non esclude automaticamente l'applicazione della disciplina statale, quando il tributo sia istituito e regolato dalla legge dello Stato.
- Le questioni non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, come la contestazione della rilevanza reddituale delle somme rimborsabili, non possono essere introdotte per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è sufficiente lamentare genericamente l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo di legittimità sulla motivazione è molto più limitato.
Testo integrale
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