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Ordinanza

Ordinanza n. 2072/2026 - Napoli, Sezione 4

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA, DEI SEGUENTI ATTI, TUTTI RECENTEMENTE CONOSCIUTI E COMUNICATI AGLI STUDENTI DA PARTE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO: - della nota prot. n. -OMISSIS-del 25/05/2026 con cui l’USR Campania ha chiesto la trasmissione, ai fini dell’ammissione ai prossimi esami di maturità, dei fascicoli dei soli studenti ricorrenti al Consiglio di Stato nel ricorso R.g. n. 4097/2026, quali studenti iscritti alla scuola -OMISSIS-, senza includere anche gli altri studenti odierni ricorrenti, in quanto iscritti alla medesima scuola; - dell’email dell’USR Campania del 3 giugno u.s. nella quale venivano richiesti i documenti di tutti gli studenti della scuola -OMISSIS-, ove interpretata nel senso di richiedere la trasmissione, ai fini dell’ammissione ai prossimi esami di maturità, i fascicoli dei soli studenti ricorrenti al Consiglio di Stato nel ricorso R.G. n. 4097/2026, senza includere anche gli altri studenti odierni ricorrenti; - dell’email dell’USR Campania, inviata alla pec dell’istituto, del 9 giugno 2026 di richiesta di trasmissione della documentazione relativa ai soli studenti ricorrenti al Consiglio di Stato nel ricorso R.g.n. 4097/2026 iscritti alle classi quinte del corrente a.s. 2025/2026 all’Istituto Scolastico -OMISSIS-, in ottemperanza all’ordinanza n. 2129/2026 del Consiglio di Stato; - della presupposta decisione dell’USR Campania, di data ed estremi ignoti, con cui è stata preclusa l’ammissione agli imminenti esami di maturità a tutti gli studenti iscritti alla scuola odierna ricorrente; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato al predetto provvedimento, nella parte in cui preclude agli odierni ricorrenti di poter partecipare all’esame di maturità per l’a.s. 2025/2026, anche solo come candidati privatisti;

Giustizia amministrativa202603969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti e comunicazioni dell'USR Campania relativi alla trasmissione dei fascicoli e alla preclusione dell'ammissione agli esami di maturità degli studenti dell'istituto, nonché ogni atto presupposto e consequenziale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (istituto e studenti)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'istituto scolastico e dagli studenti contro gli atti con cui l'USR Campania avrebbe richiesto, ai fini dell'ammissione agli esami di maturità dell'anno scolastico 2025/2026, la trasmissione dei fascicoli dei soli studenti già ricorrenti dinanzi al Consiglio di Stato nel giudizio R.G. n. 4097/2026, senza includere gli altri studenti dell'istituto oggi ricorrenti. Sono state inoltre impugnate le successive email dell'USR, interpretate in tale senso, nonché la presupposta decisione, di data ed estremi ignoti, con cui sarebbe stata preclusa a tutti gli studenti dell'istituto la partecipazione agli esami, anche come candidati privatisti. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma dà atto delle censure e delle deduzioni svolte negli atti di parte e in camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione. Considerato il rischio di un'inevitabile e definitiva compromissione dell'anno scolastico 2025/2026 per gli studenti ricorrenti, ha ritenuto necessario assicurare la continuità delle attività intraprese dall'Amministrazione dopo l'adozione del decreto cautelare monocratico n. 1661 del 23 giugno 2026. Tale decreto è stato quindi confermato e, per l'effetto, è stata sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati ai fini del riesame. La decisione non definisce il merito della controversia, per il quale è stata fissata udienza pubblica al 9 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la domanda e la decisione sulla tutela cautelare collegiale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia degli atti impugnati ai fini del riesame quando l'esecuzione degli stessi rischia di determinare una compromissione inevitabile e definitiva della posizione sostanziale dedotta in giudizio, nelle more della decisione di merito.
  • Quando sia già stato adottato un decreto cautelare monocratico e le attività amministrative conseguenti siano state intraprese, il collegio può confermare tale decreto e assicurare la continuità delle attività successive, disponendo la sospensione degli atti impugnati ai fini del riesame.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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