Cassazione Penale, Ordinanza n. 21176/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non superavano il vaglio di specificità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. perché sostanzialmente riproponevano questioni già esaminate e respinte dal giudice di appello, senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni decisorie. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di sostanza stupefacente ritenuta finalizzata allo spaccio e per falsa attestazione a pubblico ufficiale. Con il ricorso ha dedotto, da un lato, il vizio di motivazione sulla qualificazione della detenzione della droga come destinata allo spaccio e non al mero uso personale; dall'altro, l'omessa esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici, reiterativi e non specificamente correlati alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
Norma richiamata come base della condanna per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, in fatto ritenuta sussistente dai giudici di merito.
art. 495 c.p.
Norma richiamata quale ulteriore titolo di responsabilità oggetto della sentenza confermata in appello.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, e la sua non correlazione con la motivazione della decisione impugnata, determinano l'inammissibilità dell'impugnazione.
Cassa delle ammende
Sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando è generico, meramente reiterativo delle doglianze già esaminate in appello e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede una reale correlazione tra le censure dedotte e le ragioni poste a fondamento della decisione di merito; in difetto, opera l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- La contestazione della qualificazione della detenzione di stupefacenti come finalizzata allo spaccio non può limitarsi a riproporre una diversa lettura del fatto già respinta dai giudici di merito, ma deve indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della motivazione.
- La deduzione relativa alla recidiva, per essere scrutinabile in cassazione, deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione del giudice di appello; la mera riproposizione della censura non è sufficiente.
Come è indicizzato
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