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Sentenza

Sentenza n. 1562/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, n. 873/2025 del 7 maggio 2025, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di lite in favore del difensore della parte vittoriosa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto il giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, n. 873/2025, pronunciata il 7 maggio 2025 nel procedimento R.G. 957/2025, limitatamente alla condanna alle spese di lite disposta in suo favore quale difensore della parte vittoriosa. Il ricorso è stato notificato e depositato il 14 febbraio 2026. Il Ministero si è costituito e ha documentato che, con nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno del 16 giugno 2026, era stato attestato il pagamento delle spese dovute.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva integralmente ottemperato alla sentenza azionata nel corso del giudizio. Ha compensato per metà le spese del giudizio di ottemperanza, valorizzando l’adempimento sopravvenuto; per la restante metà ha applicato la soccombenza virtuale del Ministero e lo ha condannato a pagare al ricorrente € 300,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, rimborso forfettario del 15% e rifusione del contributo unificato, se versato. La liquidazione ha tenuto conto della bassa complessità e della serialità del contenzioso relativo alla carta docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione esegue integralmente nel corso del processo il giudicato azionato, viene meno la controversia sull’esecuzione e può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere regolate in base alla soccombenza virtuale, anche compensandole in parte in considerazione dell’adempimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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