Sentenza del 17/07/2015 n. 4255 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi erariali indiretti - Registro - Compravendita terreni - Valore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta illegittima. Ai fini fiscali, il bene deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento dell'alienazione; non è possibile fondare l'avviso di liquidazione su una valutazione riferita a un momento diverso e successivo alla vendita. La decisione si pone in linea con Cass. n. 12021/2008.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del valore fiscale di terreni oggetto di compravendita ai fini dell'imposta di registro. Il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso di liquidazione perché l'Amministrazione aveva fondato la valutazione dei beni su elementi riferiti a un momento successivo alla data dell'alienazione, anziché considerare il valore e il regime propri dei terreni al momento della stipula della compravendita.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52
La valutazione ai fini dell'imposta di registro deve riferirsi al valore del bene e alla situazione esistente al momento dell'atto imponibile, cioè dell'alienazione; una stima basata su circostanze o valori successivi non è idonea a giustificare l'avviso di liquidazione.
Cassazione, sentenza n. 12021/2008
È richiamato il principio secondo cui il bene oggetto di compravendita deve essere valutato secondo il regime e le caratteristiche che gli erano propri al momento della vendita.
Massime di principio
- Per le imposte indirette collegate a un atto di compravendita, il momento decisivo per individuare valore, caratteristiche e regime fiscale del bene è normalmente quello della stipula dell'atto.
- L'Amministrazione finanziaria non può determinare il valore imponibile utilizzando esclusivamente trasformazioni, variazioni urbanistiche o altri elementi maturati dopo l'alienazione, salvo che tali elementi dimostrino una situazione già esistente al momento dell'atto.
- In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe verificare che la motivazione dell'avviso e la stima dell'Ufficio siano ancorate alla data della compravendita e non a una situazione successiva.
- Il principio riguarda la corretta individuazione del momento temporale di riferimento e non esclude, di per sé, una rettifica del valore quando questa sia fondata su elementi concretamente riferibili alla situazione esistente alla data dell'atto.
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