Cassazione Penale, Sentenza n. 22572/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che confermava, salva l'esclusione dell'aggravante ex art. 416 bis.1 c.p., la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata il 28/10/2024 dal GIP per i reati indicati ai capi 2 e 8 dell'imputazione provvisoria (artt. 512 bis e 648 ter c.p.). Il ricorso articolava tre motivi: 1) contestazione della mancanza e illogicità della motivazione sulla sussistenza di gravi indizi rispetto al reato di cui all'art. 512 bis, sostenendo che il Tribunale avrebbe semplicemente riprodotto le argomentazioni del GIP senza confrontarsi con le deduzioni difensive, che gli elementi fattuali (utenza telefonica della zia, conversazioni collocate temporalmente in ottobre-novembre 2019, identificazione nel soprannome "KING") non comprovano la responsabilità per i fatti contestati nel giugno-luglio 2019 e che esistono documenti (storico ingressi/uscite USA, asseverazione Costa Rica) che smentiscono i viaggi dell'indagato; 2) analoga censura di motivazione e illogicità in relazione al reato di cui all'art. 648-ter (autoriciclaggio), con particolare riferimento alla temporalità delle operazioni contestate (bonifico del 4 luglio 2019 attribuito a altro soggetto tramite utenza diversa) e alla diversità delle operazioni effettivamente riconducibili all'indagato; 3) violazione dell'art. 275 c.p.p. e omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari specialpreventive, nonché mancata considerazione di misure meno afflittive e sproporzione della misura dato il lasso di tempo (fatti del 2019) e la presunta assenza di rischio di reiterazione. È stato inoltre prodotto un motivo aggiunto con documentazione volta a dimostrare l'assenza di viaggi in Costa Rica/USA nel 2019.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irricevibili i documenti prodotti in cassazione (non esibiti nei precedenti gradi e/o redatti successivamente al giudizio) e ha richiamato il principio per cui in Cassazione non è consentita una rivalutazione di merito delle risultanze investigative già esaminate dal giudice del riesame. Sul merito, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non si sia limitato a un "copia-incolla" dell'ordinanza del GIP ma abbia fornito autonoma e congrua motivazione, valutando unitariamente le risultanze (utenze telefoniche, conversazioni, movimenti bancari, associazione fittizia di quote e ruoli societari, flussi di denaro tra Gigasystem e Future Solar e trasferimenti verso conto tedesco) e giungendo a un giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza e alla sussistenza delle esigenze cautelari, anche alla luce di precedenti pendenze giudiziarie e della temporanea recidiva dopo scarcerazione. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 610 c.p.p.
richiamato per spiegare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto e senza richiesta di trattazione orale
art. 611 c.p.p.
richiamato in relazione alle regole sul contraddittorio scritto e la trattazione orale
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
norma di impugnazione invocata per censurare la motivazione (mancanza/illogicità) sui gravi indizi di colpevolezza
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
norma di impugnazione invocata in relazione a violazione di legge (art. 275 c.p.p.) e omessa motivazione
art. 275 c.p.p.
norma che disciplina i criteri di applicazione delle misure cautelari (esigenze cautelari, proporzionalità, adeguatezza): la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità della misura
art. 273 c.p.p.
richiamata nel contesto della nozione di "gravi indizi di colpevolezza": la Corte puntualizza che l'insussistenza deve tradursi in violazione di legge o in manifesta illogicità della motivazione
art. 416 bis.1 c.p.
cfr. aggravante di agevolazione mafiosa: il Tribunale del riesame l'ha esclusa e la Corte ne rileva la natura recessiva nella motivazione cautelare
artt. 512 bis e 648 ter c.p.
norme sostanziali richiamate per i reati contestati (capo 2: art. 512 bis; capo 8: art. 648-ter): la Corte valuta la congruità del quadro indiziario rispetto a tali fattispecie
art. 616 c.p.p.
norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione, le doglianze che mirano a una rivalutazione di merito delle risultanze investigative sono inammissibili: il controllo riguarda la correttezza logica e giuridica della motivazione e non una nuova lettura degli elementi di prova.
- Documenti prodotti per la prima volta in sede di legittimità sono, di regola, irricevibili a meno che non si dimostri che non potevano essere esibiti nei precedenti gradi o costituiscano prova nuova non valutabile diversamente senza un esame di merito.
- Per accertare la sussistenza dei gravi indizi ai fini cautelari la Corte verifica che il giudice del riesame abbia dato conto in modo non manifestamente illogico delle ragioni a sostegno della qualificata probabilità di colpevolezza; non è richiesto che le risultanze costituiscano prova piena.
- L'annotazione di elementi analogici (utenze telefoniche, soprannomi nelle chat, flussi bancari, disponibilità di immobili) può essere valutata unitariamente dal giudice del riesame per formare il convincimento sulla consistenza degli indizi, purché la ricostruzione sia logicamente motivata.
- Sulla sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.) il giudice deve valutare attualità del pericolo di reiterazione, gravità dei fatti, precedenti pendenze e adeguatezza di misure meno afflittive; la Corte sindaca solo la completezza e la logicità della motivazione, non l'esercizio discrezionale in concreto.
- Per la difesa: è fondamentale produrre nei gradi di merito tutti i documenti decisivi (ad es. estratti ingressi/uscite territorio, asseverazioni) e sollevare tempestivamente le censure di identità o temporalità per evitare che vengano dichiarate irricevibili in Cassazione.
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