Sentenza del 13/05/2019 n. 2861 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ACCERTAMENTO - Società verificate - Soggetto possessore di quote societarie e parte in atti notarili di riferimento - Legale rappresentante di altre società del gruppo -- Qualifica di amministratore di fatto - Effettivo potere gestionale - Mancata dimostrazione - Assenza di chiari e concordanti elementi di prova - Responsabilità solidale - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva attribuito a T. M. la qualifica di amministratore di fatto della società XXX s.r.l., ritenendolo responsabile in solido per IRES, IVA e sanzioni relative all'anno 2006. Tale conclusione era stata fondata sul fatto che il contribuente fosse titolare di quote di altre società del gruppo, rappresentante legale o intermediario fiscale di alcune di esse, parte in atti notarili relativi a conferimenti e compravendite immobiliari, coniuge di una soggetta coinvolta nella costituzione di società e autore dell'invio di una dichiarazione dei redditi. Il contribuente contestava che tali circostanze dimostrassero un effettivo e sistematico potere gestionale sulla XXX s.r.l.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente. Ha ritenuto che gli elementi raccolti dall'Ufficio costituissero meri sospetti e non prove chiare, precise e concordanti di atti di gestione, direttive o condizionamento sistematico delle scelte societarie. Non erano stati effettuati, tra l'altro, accertamenti bancari per verificare eventuali deleghe sui conti della società né erano state sentite persone informate sull'effettivo ruolo del contribuente. L'invio della dichiarazione dei redditi è stato considerato compatibile con l'attività professionale di consulente del lavoro e non sufficiente a dimostrare la qualità di amministratore di fatto. È stata quindi esclusa la responsabilità solidale di T. M. per il pagamento delle imposte e delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento della metà delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in 4.000 euro, con compensazione del restante 50%.
Norme richiamate
Art. 15, commi 2, 2-bis e 2-ter, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156
La norma è stata applicata per regolare la condanna alle spese processuali. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alla rifusione della metà delle spese dei due gradi di giudizio, mentre la restante metà è stata compensata.
Cassazione civile, Sezione I, 1 marzo 2016, n. 4045
La persona priva di investitura formale è amministratore di fatto quando si accerti che si è inserita nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, purché l'ingerenza non sia limitata ad atti eterogenei e occasionali, ma presenti caratteri di sistematicità e completezza.
La qualifica di amministratore di fatto richiede la prova di un esercizio effettivo, stabile e completo delle funzioni direttive e gestionali. Non è sufficiente dimostrare singoli atti isolati, rapporti professionali, partecipazioni societarie o collegamenti personali.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto non può essere desunta automaticamente dalla titolarità di quote, dalla carica ricoperta in altre società del gruppo, dalla partecipazione ad atti notarili o dallo svolgimento di attività professionali per la società verificata.
- È necessaria la prova concreta di un potere gestionale effettivo, esercitato in modo sistematico e completo, come l'impartire direttive, disporre dei conti bancari, assumere decisioni operative o rappresentare stabilmente la società nei rapporti esterni.
- L'invio di dichiarazioni fiscali da parte di un consulente o intermediario, se coerente con la sua attività professionale, non dimostra di per sé l'esistenza di una gestione societaria occulta.
- Indizi quali la sede legale comune, i rapporti familiari, l'appartenenza allo stesso gruppo o la mancata esibizione della contabilità possono assumere rilievo solo se accompagnati da ulteriori elementi oggettivi e convergenti.
- La responsabilità solidale per imposte e sanzioni non può essere estesa al presunto amministratore di fatto senza una prova specifica e sufficientemente rigorosa del ruolo gestionale concretamente svolto.
- In una situazione analoga, l'Amministrazione dovrebbe svolgere verifiche mirate, ad esempio accertamenti bancari, acquisizione di deleghe, esame della corrispondenza e audizione di soggetti informati, per dimostrare l'effettivo esercizio del potere gestionale.
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