Cassazione Civile, Sentenza n. 5955/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società aveva impugnato estratti di ruolo relativi a quattro cartelle esattoriali sostenendo l'omessa notifica delle cartelle stesse e deducendo molteplici vizi (mancata prova della notifica, nullità per carenze nelle relate, irregolarità nella formazione del ruolo, violazioni del contraddittorio e della normativa sulla riscossione). In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività; il giudice d'appello ha confermato, osservando che il legale rappresentante aveva avuto conoscenza della pretesa (istante di autotutela del 28/01/2010) e che le cartelle erano state notificate in date anteriori all'ultimo perfezionamento (31/03/2010). In Cassazione il ricorrente ha articolato diciotto motivi, tra cui l'omesso esame di fatti decisivi, la mancanza di prova della notifica (contestando il valore probatorio solo dell'avviso di ricevimento), la nullità delle cartelle per carenze nelle relate e per inesistenza degli atti presupposti, la violazione delle norme sul procedimento amministrativo e sullo Statuto del contribuente. La Corte ha ritenuto centrale la questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo alla luce della disciplina novellata (art.12, comma 4‑bis d.P.R. n.602/1973 introdotto dall'art.3‑bis d.l. n.146/2021, convertito dalla l. n.215/2021) e della giurisprudenza delle Sezioni Unite: l'estratto di ruolo è mero elaborato informatico e, di regola, non è impugnabile se non è dimostrato un interesse concreto e specifico derivante dall'iscrizione a ruolo (es. pregiudizio per partecipazione a gare pubbliche, riscossione da soggetti pubblici, perdita di benefici). Nel caso di specie la società non ha dimostrato tale interesse; pertanto l'impugnazione dell'estratto di ruolo era inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sul carattere non impugnabile dell'estratto di ruolo salvo la dimostrazione di un interesse concreto ai sensi dell'art.12, comma 4‑bis d.P.R. n.602/1973, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Gemma s.a.s. (ricorso depositato il 1 giugno 2010 davanti alla CTP di Roma). Ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata (cioè ha confermato l'inammissibilità dell'azione) e ha compensato integralmente le spese processuali sia del giudizio di merito sia del giudizio di legittimità, facendo esplicito riferimento allo jus superveniens e al recente arresto delle Sezioni Unite. Non è stato disposto alcun rinvio per istruttoria ed è stata quindi negativa la posizione del ricorrente rispetto alle sue doglianze sulla notifica e sui vizi delle cartelle.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4‑bis (introdotto dall'art. 3‑bis d.l. n. 146/2021, conv. l. n. 215/2021)
L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ...
La Corte interpreta la norma nel senso che l'estratto di ruolo è un mero documento informatico e, di regola, non consente un'impugnazione autonoma: l'azione è ammessa solo se il contribuente prova un interesse concreto e specifico (pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo) così come elencato dalla norma.
d.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 4
Invocato dal ricorrente in relazione all'onere probatorio della notifica delle cartelle: la Corte però sottolinea che il problema principale era l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e la mancata dimostrazione dell'interesse.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5
Norme richiamate come parametri di cassazione per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte le utilizza per valutare la fondatezza dei motivi di cassazione presentati.
Codice di procedura civile, artt. 138, 139, 145
Richiamati nelle censure sulla validità delle notifiche e sulle relative relate; la Corte non ha dato ingresso alle eccezioni perché ha ritenuto preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse provato.
d.P.R. n. 600/1973, art. 55, comma 3
Richiamato dal ricorrente sulle modalità di notifica dell'avviso di accertamento; la questione è stata trattata tra i vari motivi ma la decisione si è risolta sull'inammissibilità per mancata prova dell'interesse a impugnare l'estratto.
d.lgs. n. 46/1999, artt. 11 e 18
Richiamati in relazione alla riscossione dei crediti contributivi e previdenziali; la Corte ha osservato che la normativa sulla riscossione concerne anche entrate extratributarie, ma il mancato esame di questi profili è stato superato dall'applicazione della regola sull'estratto di ruolo.
Legge n. 241/1990, art. 3
Richiamata nella doglianza sulla motivazione degli atti amministrativi; la Corte non ha affrontato il merito di questa censura perché la decisione è stata fondata sull'inammissibilità procedurale dell'impugnazione dell'estratto.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Citato in chiusura della sentenza (riferimento agli oneri formali di comunicazione della decisione in relazione alla riscossione); richiamo formale nella parte dispositiva.
Cost., artt. 24, 97, 113
Richiamati dal ricorrente (diritto di difesa, corretto procedimento amministrativo e accesso alla giustizia); la Corte ha ritenuto che l'assetto della questione processuale (impugnazione dell'estratto) richiedeva la prova dell'interesse e non ha approfondito questi profili sostanziali.
Codice dei contratti pubblici, art. 80, comma 4 (d.lgs. n. 50/2016) - richiamato nella giurisprudenza delle S.U.
Usato come esempio di pregiudizio concreto che, se dimostrato, consente di impugnare l'estratto di ruolo (per la perdita di partecipazione a procedure di appalto).
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è, in linea di principio, un documento informativo e non è direttamente impugnabile: per poter agire è necessario provare un interesse concreto e specifico derivante dall'iscrizione a ruolo (per es. pregiudizio nella partecipazione a gare, riscossione da amministrazioni pubbliche, perdita di benefici).
- La norma introdotta dall'art.3‑bis d.l. n.146/2021 (art.12, comma 4‑bis d.P.R. 602/1973) si applica anche ai processi pendenti se incide sulla decisione ancora da adottare (jus superveniens) e può quindi cambiare la configurazione dell'interesse ad agire nel corso del giudizio.
- In contenziosi similari è prioritario documentare e provare concretamente il danno o il pregiudizio specifico derivante dall'iscrizione a ruolo: senza tale prova il giudice può dichiarare inammissibile l'impugnazione dell'estratto.
- Le eccezioni sulla validità delle notifiche o sulla mancanza degli atti presupposti (es. carenze nelle relate, mancata sottoscrizione, mancata produzione della copia della cartella) restano rilevanti sul merito, ma possono risultare ininfluenti se il problema processuale preliminare (impugnabilità dell'estratto) non è superato.
- Quando la disciplina cambia durante il processo, valutare tempestivamente rimedi procedurali (es. rimessione in termini o integrazione documentale) per dimostrare l'interesse sopravvenuto, anche in sede di legittimità mediante documentazione ex art. 372 c.p.c.
- L'onere probatorio circa la regolarità della notifica grava su chi la assume (Concessionario/Amministrazione): tuttavia, se il giudice ritiene preliminare la non impugnabilità dell'estratto per mancanza di interesse, questo onere può non essere più vagliato sul merito.
- La compensazione delle spese processuali è possibile quando l'applicazione della norma sopravvenuta e l'orientamento delle Sezioni Unite rendono la questione incerta o mutata a favore di una delle parti; pertanto, in situazioni simili si può considerare la richiesta di compensazione delle spese.
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