Ordinanza n. 1824/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento dell''U.T.G. Prefettura di Firenze Prot. Interno n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di diniego dell''iscrizione nella White List e contestuale informazione interdittiva antimafia; b) della nota dell''U.T.G. Prefettura di Firenze Prot. Uscita n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di comunicazione del provvedimento prefettizio; c) della comunicazione del -OMISSIS- del Consorzio Florentia avente ad oggetto: “Oggetto: Contratto -OMISSIS-- Somministrazione pasti - comunicazione risoluzione contratto e cessazione immediata di ogni rapporto”; d) e per quanto ivi occorrer possa: - della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- Centro Operativo DDA; - della nota prot. n. -OMISSIS- dell''-OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro; - della nota prot. ing. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- dell''Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze; - della comunicazione obbligatoria dell''Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze prot. n. -OMISSIS-; - della comunicazione obbligatoria dell''Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze prot. n. -OMISSIS-; - della nota prot. ing. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze; - della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro; - della nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze; - del verbale dell''audizione in data -OMISSIS-del Sig. -OMISSIS-, amministratore unico della società -OMISSIS- S.r.l.; - del verbale della riunione del Gruppo Interforze Antimafia del -OMISSIS-.n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; - del parere reso dal Gruppo Interforze Antimafia in data -OMISSIS- (non reso ostensibile); e) di tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento sub a), non indicati nel provvedimento e mai comunicati o resi noti alla ricorrente; f) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, di contenuto ed estremi sconosciuti, posti alla base dei suddetti provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/3/2024: 1. del provvedimento della Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze del Comune di Firenze Prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato alla società -OMISSIS- S.r.l. avente ad oggetto il divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione, svolta nei locali/immobili siti in -OMISSIS-; 2. di ogni altro atto contestuale, concomitante, successivo o comunque connesso, anche di tipo endoprocedimentale e/o istruttorio, allo stato non cognito e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di iscrizione nella white list e contestuale informazione interdittiva antimafia della Prefettura di Firenze; comunicazione di risoluzione del contratto di somministrazione pasti; divieto del Comune di Firenze di prosecuzione dell'attività di somministrazione
Esito
La controversia
La società ha impugnato il diniego prefettizio di iscrizione nella white list e la contestuale informazione interdittiva antimafia, gli atti istruttori presupposti e la comunicazione del Consorzio Florentia di risoluzione del contratto di somministrazione pasti. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo divieto del Comune di Firenze di prosecuzione dell'attività di somministrazione. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti: il difensore della ricorrente ha dichiarato che, nelle more, è stata aperta la liquidazione giudiziale della società.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'interruzione del processo, in conseguenza dell'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente. Ha disposto che il giudizio possa essere proseguito o riassunto ai sensi dell'art. 80, commi 2 e 3, c.p.a., precisando che il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione di segreteria dell'ordinanza. Nessuna decisione è stata assunta sulla legittimità degli atti impugnati. Nulla sulle spese; ordinato l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Norme richiamate
art. 143, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice
L'apertura della liquidazione giudiziale comporta l'interruzione del processo; il termine per riassumerlo decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione.
art. 79 c.p.a.
Ritenuto pertanto di dover dichiarare l’interruzione del giudizio agli effetti di cui all’art. 79 del c.p.a. e 143, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Il giudizio amministrativo è dichiarato interrotto in conseguenza dell'apertura della liquidazione giudiziale, secondo la disciplina richiamata.
art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.
Ritenuto che il presente giudizio potrà essere proseguito o riassunto, ai sensi dell’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a. e che il dies a quo per la riassunzione decorra dalla data della comunicazione della segreteria dell’intervenuta pronuncia di interruzione;
Il processo interrotto può essere proseguito o riassunto; il termine decorre dalla comunicazione di segreteria dell'ordinanza che dichiara l'interruzione.
Massime di principio
- L'apertura della liquidazione giudiziale di una parte determina l'interruzione del processo; il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione e, nel giudizio amministrativo, dalla comunicazione della relativa pronuncia da parte della segreteria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 set 2026Ordinanza n. 2698/2026 - Palermo, Sezione 4
- Ordinanza · 30 set 2026Ordinanza n. 15452/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 30 set 2026Ordinanza n. 15460/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 30 set 2026Ordinanza n. 671/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Ordinanza · 30 set 2026Ordinanza n. 94/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Ordinanza · 30 set 2026Ordinanza n. 15458/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →