Cassazione Penale, Ordinanza n. 36410/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno impugnato con un unico ricorso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 9 ottobre 2025, che aveva confermato la loro responsabilità per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo la ricostruzione valorizzata dai giudici di merito, essi avevano rivolto minacce alla persona offesa facendo leva sulla forza intimidatrice derivante dalla loro appartenenza familiare al clan, la cui esistenza era riscontrata nella realtà fenomenica; la Corte d’appello aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, corroborate da ulteriori prove dichiarative e documentali. I ricorrenti hanno dedotto: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi della tentata estorsione e mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 393 c.p.; 2) vizio di motivazione sulla circostanza aggravante prevista dall’art. 7 della legge n. 203/1991; 3) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sulla determinazione della pena, sulla mancata applicazione della massima diminuzione prevista per il tentativo e sulla mancata concessione dei benefici di legge. Hanno inoltre presentato motivi nuovi e integrativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto tutti i motivi aspecifici perché riproponevano le censure d’appello senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata. I primi due motivi sono stati giudicati anche manifestamente infondati: miravano a ottenere una nuova lettura delle prove, preclusa in sede di legittimità, mentre la Corte d’appello aveva motivato adeguatamente sulla tentata estorsione, sulla responsabilità degli imputati e sull’aggravante del metodo mafioso. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la pena e il giudizio sulle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che aveva indicato nella gravità della condotta e nella personalità negativa degli imputati le ragioni ostative alle attenuanti, giudicando la pena proporzionata e insussistenti i presupposti per la sospensione condizionale. L’inammissibilità si è estesa ai motivi nuovi e integrativi, non potendo questi sanare il vizio radicale dell’impugnazione originaria. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in relazione alla valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione ed alla conseguente mancata riqualificazione del fatto contestato in rubrica nella fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen.
La richiesta di riqualificazione ai sensi dell’art. 393 c.p. non è stata accolta: la Corte ha dichiarato inammissibili le censure che la sostenevano, rilevando che riproponevano le argomentazioni d’appello e sollecitavano una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 7 della legge n. 203/1991
in motivazione, si è, inoltre, congruamente esplicata la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del cd. metodo mafioso, collegata dai giudici di merito 1) alla esistenza del clan in parola nella realtà fenomenica 2) alle esplicite minacce dei ricorrenti, che si avvalevano della forza intimidatrice derivante dalla loro appartenenza familiare al clan, a nulla rilevando l’asserita loro estraneità all’associazione di stampo camorristico;
Ai fini dell’aggravante del metodo mafioso, la decisione valorizza l’esistenza del clan, le minacce e l’uso della forza intimidatrice derivante dall’appartenenza familiare al gruppo; l’asserita estraneità degli imputati all’associazione non esclude, di per sé, l’aggravante.
Vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata rideterminazione della misura pena, anche in applicazione della massima riduzione prevista dall’art. 56 cod. pen. ed alla mancata concessione dei benefici di legge;
La richiesta di applicare la massima diminuzione prevista per il tentativo è stata dichiarata inammissibile nel contesto di un motivo aspecifico e manifestamente infondato; la Corte non ha riconosciuto un obbligo di applicare la riduzione massima.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La determinazione della pena base e degli aumenti o delle diminuzioni per le circostanze è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, nel rispetto dei criteri legali; la relativa valutazione non è censurabile con una richiesta di nuova graduazione priva di specifiche criticità motivazionali.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
I criteri dell’art. 133 c.p. orientano la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena. Per le attenuanti generiche è sufficiente che la motivazione dia conto degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto.
l'inammissibilità dei ricorsi si estende ai motivi aggiunti (“motivi nuovi e integrativi”, trasmessi tempestivamente nell’interesse degli imputati), e ciò a prescindere dal contenuto di questi ultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria
I motivi nuovi o integrativi non possono sanare il vizio radicale dell’impugnazione originaria; dichiarata inammissibile quest’ultima, l’inammissibilità si estende anche ai motivi aggiunti.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che ripropone pedissequamente le censure già formulate in appello e non si confronta puntualmente con le argomentazioni con cui il giudice di secondo grado le ha respinte; l’aggiunta di contestazioni meramente assertive non rimedia al difetto di specificità.
- La Corte di cassazione non può procedere a una nuova lettura delle fonti di prova né sostituire la propria valutazione a quella riservata al giudice di merito; sono quindi inammissibili o manifestamente infondate le censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, sollecitano una rivalutazione del fatto.
- La motivazione sul metodo mafioso può fondarsi sull’esistenza del clan e sull’uso, attraverso minacce, della forza intimidatrice ad esso riconducibile; l’asserita mancata partecipazione dell’imputato all’associazione non è di per sé decisiva quando la condotta valorizza quella forza intimidatrice.
- La graduazione della pena, inclusi la pena base e gli aumenti o le diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione non è sufficiente chiedere una diversa quantificazione senza indicare un concreto vizio della decisione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice individua gli elementi decisivi o rilevanti, senza essere tenuto a passare in rassegna ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.
- I motivi nuovi o integrativi non possono sanare il vizio radicale dell’impugnazione originaria e seguono l’inammissibilità del ricorso cui accedono.
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