Sentenza del 21/09/2016 n. 18461 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società contribuente aveva impugnato la cartella relativa ai contributi di bonifica per l'anno 2008, sostenendo che mancasse il presupposto impositivo perché gli immobili, pur inclusi nel comprensorio consortile, non avevano ricevuto un beneficio diretto, specifico ed effettivo dalle opere di bonifica. La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale lo aveva accolto. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., un vizio di motivazione sulla sussistenza del beneficio fondiario e lamentando la violazione delle norme in materia di contributi consortili, onere della prova e valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Consorzio. Ha rilevato che, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, oppure un'anomalia motivazionale riconducibile al minimo costituzionale, come la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni o la motivazione incomprensibile. Nel caso concreto, il giudice d'appello aveva comunque esaminato il fatto controverso, anche se il Consorzio riteneva non adeguata la valutazione delle prove. La Corte ha quindi escluso che si trattasse di un vero omesso esame. Il Consorzio è stato condannato a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro oltre spese forfettarie e accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare genericamente la sufficienza o la correttezza della motivazione. Occorre indicare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, che il giudice abbia completamente omesso di esaminare.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti, i documenti e i dati processuali sui quali fonda il ricorso, rendendo verificabile la censura proposta.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
A corredo del ricorso devono essere messi a disposizione gli atti e i documenti necessari per consentire alla Corte di verificare il vizio denunciato.
Art. 860 c.c.
È richiamato quale norma relativa ai contributi dovuti dai proprietari di immobili compresi nel comprensorio di bonifica, collegati al beneficio derivante dalle opere consortili.
Artt. 10 e 11 del R.D. n. 215 del 1933
Sono le disposizioni fondamentali in materia di comprensori e contribuenza di bonifica; nel motivo di ricorso il Consorzio le invocava per sostenere la debenza del contributo in presenza dell'inclusione degli immobili nel perimetro consortile e degli strumenti di classifica e riparto.
Art. 2697 c.c.
Disciplina l'onere della prova. Il Consorzio sosteneva che la produzione del piano di classifica e del piano di riparto fosse sufficiente a dimostrare il beneficio, con conseguente onere del contribuente di provare l'assenza di vantaggi; la Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito tale questione, dichiarando il ricorso inammissibile.
Artt. 115 e 166 c.p.c.
Sono stati richiamati dal Consorzio in relazione alla valutazione delle prove e alle modalità di costituzione e difesa processuale, ma la Corte non ha accolto la censura perché formulata come critica alla valutazione probatoria e non come omissione di un fatto decisivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male le prove o motivato in modo non convincente: occorre dimostrare l'omesso esame totale di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
- La mancata considerazione di singoli documenti, perizie o elementi istruttori non integra automaticamente un vizio di omesso esame, se il fatto storico cui tali elementi si riferiscono è stato comunque esaminato nella sentenza.
- Una censura fondata su un vizio motivazionale deve indicare con precisione il fatto omesso, il documento o atto da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività; in mancanza, il motivo rischia di essere dichiarato inammissibile.
- In materia di contributi di bonifica, l'inclusione dell'immobile nel comprensorio e la sua ricomprensione nel piano di classifica possono assumere rilievo probatorio, ma la debenza del contributo resta collegata al beneficio fondiario previsto dalla disciplina applicabile. In questa decisione, tuttavia, la Corte non ha risolto definitivamente tale questione sostanziale, perché ha deciso il ricorso per ragioni processuali.
- La parte soccombente in cassazione normalmente deve rimborsare le spese alla controparte e, quando il ricorso è dichiarato inammissibile, può essere tenuta anche al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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