Sentenza del 25/10/2016 n. 8080 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Costi black list - Omessa segnalazione - Errore formale - Sussiste - Sanzione amministrativa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che l'omessa segnalazione dei costi "black list" non comporti automaticamente la loro indeducibilità. Se il contribuente dimostra una delle esimenti sostanziali previste dall'art. 110 del TUIR, i costi restano deducibili. L'omissione costituisce tuttavia una violazione formale soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. 471/1997.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'omessa indicazione, nel Modello Unico, dei costi sostenuti nei confronti di soggetti residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, cosiddetti costi "black list". Il contribuente sosteneva che tale omissione costituisse un errore meramente formale, non idoneo a determinare l'indeducibilità dei costi, purché fosse comunque dimostrata la sussistenza di una delle esimenti previste dall'art. 110 del TUIR.
Norme richiamate
Art. 110 del TUIR
La norma richiede la dimostrazione di una delle esimenti sostanziali per consentire la deduzione dei costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata. La mancata indicazione dichiarativa non sostituisce tale prova, ma, se l'esimente è dimostrata, non determina l'indeducibilità dei costi.
Art. 8, comma 1, del d.lgs. 471/1997
L'omessa indicazione dei costi "black list" integra una violazione dichiarativa formale, sanzionabile amministrativamente, senza comportare necessariamente la perdita della deduzione fiscale.
Massime di principio
- La mancata compilazione di un quadro o prospetto dichiarativo non determina automaticamente la perdita del beneficio fiscale sostanziale, se il contribuente dimostra comunque di possedere i requisiti previsti dalla legge.
- Occorre distinguere tra requisiti sostanziali per la deducibilità di un costo e obblighi formali di indicazione in dichiarazione: la violazione del secondo può comportare una sanzione, ma non necessariamente l'indeducibilità del primo.
- In caso di costi collegati a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, il contribuente deve conservare e produrre la documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dell'attività economica effettiva o l'interesse economico dell'operazione, secondo l'esimente applicabile.
- L'errore dichiarativo è qualificabile come meramente formale solo quando non incide sulla determinazione della base imponibile o dell'imposta dovuta e non ostacola i controlli dell'Amministrazione finanziaria; resta comunque possibile l'applicazione della sanzione specifica prevista dalla legge.
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