Cassazione Civile, Ordinanza n. 23387/2021 del 24/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato la legittimità di un avviso di accertamento catastale relativo a un compendio industriale classificato in categoria D/7, con attribuzione di una rendita superiore a quella proposta dalla contribuente tramite procedura DOCFA. I motivi erano due: con il primo, la società denunciava violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 7 L. 212/2000, sostenendo che l’avviso fosse insufficientemente motivato perché si richiamava una relazione di stima non comunicata e perché l’Ufficio non poteva integrare in giudizio la motivazione originaria con la produzione della perizia; con il secondo, deduceva violazione dell’art. 2909 c.c., lamentando che la CTR avesse negato efficacia di giudicato esterno a una precedente sentenza resa ai fini ICI 2002 sulla stessa rendita catastale, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto precludere il nuovo accertamento, essendo rimasto immutato lo stato dei luoghi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto alla motivazione dell’avviso di classamento, ha ribadito che, nelle procedure DOCFA, la motivazione è sufficiente con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo quando l’Ufficio non disattenda gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la divergenza riguardi una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene; in tal caso, non occorre una motivazione analitica sulle differenze fattuali. Nel caso concreto, l’Ufficio aveva assunto come invariati i dati descrittivi forniti dalla società e aveva fondato la maggiore rendita su una diversa stima economica e di mercato, all’esito di sopralluogo e stima diretta di immobile speciale. Quanto al giudicato esterno, la Corte ha escluso che una sentenza resa ai fini ICI su un periodo d’imposta anteriore potesse vincolare il successivo accertamento catastale, osservando che è la rendita catastale a costituire il presupposto dell’ICI e non viceversa; inoltre la precedente decisione riguardava un’annualità molto precedente e si fondava su vizi formali dell’avviso ICI, non sul merito definitivo della rendita. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione dell’avviso; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza alla luce della disciplina motivazionale degli atti di classamento in procedura DOCFA.
art. 7 L. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti tributari; la Corte ha escluso la violazione perché l’avviso era adeguatamente motivato nel contesto DOCFA.
art. 2 d.l. n. 16 del 1993, conv. in L. n. 75 del 1993
Indicato come base normativa della procedura DOCFA di attribuzione della rendita catastale.
d.m. n. 701 del 1994
Indicato come fonte regolatrice della procedura DOCFA.
art. 2909 c.c.
Richiamato per il preteso giudicato esterno; la Corte ha escluso che la precedente sentenza ICI producesse efficacia preclusiva sul successivo accertamento catastale.
art. 74 L. 342/2000
Menionato in relazione ai vizi formali dell’anteriore avviso ICI e all’inefficacia della rendita attribuita senza la necessaria notificazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato connessamente all’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
L. n. 228 del 2012
Richiamata come norma di modifica dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, l’avviso di classamento è sufficientemente motivato con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l’Ufficio non contesti gli elementi fattuali dichiarati dal contribuente e la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipenda da una diversa valutazione tecnica del valore del bene.
- Se la maggiore rendita catastale deriva da una stima tecnica e non da una diversa ricostruzione dei fatti materiali, l’Amministrazione non è tenuta a una motivazione analitica delle singole differenze fattuali, purché l’atto consenta la difesa del contribuente e delimiti il thema decidendum.
- L’efficacia del giudicato formatosi su una controversia relativa all’ICI non si estende automaticamente al successivo accertamento catastale, poiché la rendita costituisce il presupposto della base imponibile del tributo locale e non il contrario.
- Una precedente pronuncia relativa a un’annualità diversa non preclude il nuovo accertamento catastale quando l’atto impugnato è successivo, interviene dopo ulteriori passaggi amministrativi e non si fonda sul medesimo accertamento sostanziale ormai irretrattabile.
- Il giudicato fondato su vizi formali di un avviso d’imposta non equivale a una statuizione definitiva sul merito della rendita o del valore catastale e, quindi, non produce necessariamente effetto preclusivo su successivi atti fondati su una nuova procedura o su una diversa base accertativa.
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