Cassazione Penale, Ordinanza n. 12598/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello deducendo un unico motivo di ricorso: vizio di illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dell'atto di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, assunto come prova a fondamento dell'affermazione di responsabilità per concorso in truffa. La censura mirava sostanzialmente a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e dei dati processuali, sostenendo che il giudice di merito avesse male apprezzato quel documento e le conseguenze da trarne sulla responsabilità penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, pur prospettata come vizio di motivazione, in realtà sollecitasse una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione logicamente coerente e immune da vizi, avendo spiegato la responsabilità della ricorrente a titolo di concorso nel reato di truffa per avere contribuito dolosamente a trarre in inganno la persona offesa mediante richieste pretestuose e capziose. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 640 c.p.
La responsabilità è stata ricondotta al concorso di persone nel delitto di truffa: la ricorrente avrebbe contribuito dolosamente alla realizzazione dell'inganno mediante condotte pretestuose e capziose.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
La Corte richiama il principio per cui in cassazione non è consentito sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito, né sindacare la tenuta logica della motivazione mediante confronto con modelli argomentativi esterni.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito o di riconsiderazione del materiale probatorio.
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile solo quando presenti effettivi vizi logici o giuridici; non è sufficiente proporre una lettura alternativa dei fatti o delle prove.
- In tema di concorso in truffa, risponde anche chi, con contributo doloso, agevoli l'inganno della persona offesa mediante richieste pretestuose o artificiose, purché la motivazione del giudice di merito dia conto in modo coerente di tale apporto.
- Il ricorso in cassazione fondato su una diversa interpretazione degli atti e delle risultanze istruttorie è inammissibile quando mira solo a sostituire la valutazione della difesa a quella già compiuta nei precedenti gradi.
Come è indicizzato
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