Sentenza n. 7757/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 01168/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale del Comune di Iglesias n. 345 del 18 dicembre 2024, recante ordine di adeguare l’impianto di smaltimento delle acque di prima pioggia dell’area di parcheggio e revoca dell’ordinanza n. 261/2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria e gestore del fondo immobiliare, che comprende un complesso commerciale e un parcheggio scoperto di circa 1.300 mq realizzato e agibile dal 2004, ha appellato la sentenza del TAR Sardegna n. 1168/2025, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale del 18 dicembre 2024, imponendo entro 30 giorni la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, previo ottenimento dei titoli necessari. Con il primo motivo ha contestato l’individuazione della base normativa e la motivazione dell’atto: l’art. 13 della disciplina regionale sugli scarichi, richiamato nell’ordinanza, riguarderebbe acque reflue domestiche e assimilate, non le acque meteoriche del parcheggio, e gli eventuali presupposti normativi alternativi non sarebbero stati comunicati. Con il secondo motivo ha dedotto l’irretroattività della disciplina regionale del 2008 rispetto alla realizzazione, agibilità e autorizzazione dell’attività anteriori; ha inoltre sostenuto che non vi sarebbe uno scarico, che l’art. 13 riguarderebbe i nuovi scarichi e prevederebbe per quelli esistenti un obbligo di adeguamento non assistito da termini perentori, da bilanciare secondo proporzionalità, e che la stessa disposizione consentirebbe deroghe in caso di impossibilità tecnica o eccessiva onerosità rispetto ai benefici ambientali. Con il terzo motivo ha denunciato carenza di istruttoria e motivazione, poiché l’ordinanza non specificava le soluzioni tecniche e le alternative prospettate solo successivamente avrebbero confermato l’assenza di una previa verifica; ha inoltre allegato la necessità di intervenire su fondi di terzi, acquisendone gli assensi e ottenendo ulteriori titoli. Con il quarto motivo ha sostenuto che mancassero un rischio effettivo, un pregiudizio a terzi e ragioni di pubblico interesse idonee a giustificare l’ordine.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello, confermando la sentenza del TAR. Il primo motivo è infondato: la base del potere e i presupposti applicativi risultavano dalla lettura coordinata dei richiami contenuti nell’ordinanza, che menzionava l’art. 113 d.lgs. 152/2006 e individuava nell’art. 22, comma 1, lett. o), della disciplina regionale la fattispecie delle aree di sosta superiori a 1.000 mq; il richiamo all’art. 13 era funzionale a indicare l’obbligo di adeguamento delle situazioni esistenti. Il secondo motivo è inammissibile nella parte relativa alla retroattività, perché la prescrizione regolamentare presupposta avrebbe dovuto essere autonomamente impugnata e non era disapplicabile in parte qua; è comunque infondato nel merito, poiché l’attività deve adeguarsi alla disciplina ambientale sopravvenuta e non può consolidarsi un diritto a mantenere una situazione non conforme. Sono infondate anche le censure sull’art. 13, comma 5, e sulla proporzionalità: la fattispecie è regolata dall’art. 22, comma 1, lett. o), e l’obbligo di adeguamento è coerente con la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche. Il terzo motivo è infondato: la disciplina prescrive l’obiettivo ambientale, ma non impone al Comune di definire la specifica soluzione progettuale, che spetta al privato proporre, salva la verifica di idoneità e l’acquisizione degli assensi. Le difficoltà tecniche ed economiche e la necessità di assensi di terzi possono rilevare nel procedimento amministrativo, se documentate e comprovate; nel caso concreto erano state dedotte genericamente e al di fuori della sede procedimentale. Il quarto motivo è infondato: il regime regionale considera tipico e prevedibile il rischio di dilavamento per le aree di sosta che superano la soglia dimensionale prevista, senza necessità di dimostrare un danno già verificatosi; per tale fattispecie il Comune non dispone di discrezionalità per escludere l’obbligo di adeguamento. La società è stata condannata a pagare al Comune di Iglesias € 4.000,00, oltre accessori di legge e spese generali.
Norme richiamate
art. 113, comma 3, d.lgs. 152/2006
Quando un’area (id est, piazzale di sosta) viene assoggettata dal regolamento regionale a regime di prima pioggia, con relativo assoggettamento a titolo autorizzativo e con l’obbligo di realizzare un impianto di trattamento dedicato, non si sta affatto governando un rischio meramente eventuale, ma un fenomeno di contaminazione che il legislatore nazionale (art. 113, comma 3, d.lgs n. 152 del 2006) considera normale, prevedibile e tipico.
Il rischio di dilavamento contemplato dalla norma è riferito a contesti nei quali, in ragione delle attività e delle superfici interessate, è ragionevole attendersi che le acque di prima pioggia trascinino sostanze inquinanti; non occorre che il danno ambientale si sia già concretamente verificato.
Tale obbligo si evince dall’articolo 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, che impone ai titolari di attività di adeguare l’attività alle prescrizioni esistenti entro scadenze precise, laddove la temporizzazione degli interventi di adeguamento, di norma collegata al rinnovo delle autorizzazioni, assolve anche allo scopo di agevolare l’impresa nella programmazione delle opere.
Le attività devono adeguarsi alle prescrizioni ambientali sopravvenute secondo le scadenze previste; la preesistenza dell’impianto o dell’autorizzazione non fonda un diritto a mantenerli non conformi alla disciplina vigente.
art. 22, comma 1, lett. o), della Disciplina Scarichi della Regione Sardegna, delibera G.R. n. 69/25 del 10 dicembre 2008
La lettura coordinata delle fonti normative richiamate nel provvedimento consente di inquadrare il presupposto del potere esercitato nella fattispecie descritta all’articolo 22, comma 1, lett. “o”, del Capo IV della Disciplina Scarichi di acque della Regione Sardegna, che così recita: “Art. 22 (Acque di prima pioggia e di lavaggio). In attuazione dell’art. 113, comma 3, del d.lgs n. 152 del 2006 il convogliamento, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti … sono soggetti alle disposizioni del presente capo qualora tali acque provengano da stabilimento o insediamenti di attività di produzione di beni e servizi le cui aree esterne siano adibite al deposito e stoccaggio di materie prime o rifiuti e in generale allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per i quali vi sia la possibilità di dilavamento delle superfici scoperte di sostanze inquinanti. A titolo indicativo si identificano le seguenti attività … o) aree di sosta di estensione superiore a 1000 mq calcolate escludendo le aree verdi e le coperture”.
Il presupposto regolamentare per l’assoggettamento al trattamento delle acque di prima pioggia comprende le aree di sosta superiori a 1.000 mq, calcolate al netto di aree verdi e coperture, quando ricorrono le condizioni previste dalla disciplina regionale.
art. 13 della Disciplina Scarichi della Regione Sardegna, delibera G.R. n. 69/25 del 10 dicembre 2008
Il richiamo all’articolo 13 della stessa “Disciplina Scarichi” è successivo alla indicazione della fonte del potere esercitato (id est, art. 22) e dei relativi presupposti inveranti la fattispecie concreta (lettera “o”) ed è operato al solo fini della attualizzazione del potere di ordinare l’esecuzione dei “lavori relativi finalizzati alla realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, previo ottenimento delle autorizzazioni edilizie e tributarie” laddove indica (con riferimento all’area di sosta) “che all’art.13 ne prescrive l’adeguamento alla normativa senza indicare un tempo perentorio”.
L’art. 13 è richiamato nell’ordinanza per fondare l’adeguamento delle situazioni preesistenti, mentre la specifica fattispecie che giustifica l’obbligo di trattamento è individuata nell’art. 22, comma 1, lett. o).
Massime di principio
- La disciplina ambientale sopravvenuta può imporre l’adeguamento di attività e impianti preesistenti; la realizzazione e l’autorizzazione anteriori non consolidano un diritto a mantenere una situazione non conforme alle prescrizioni vigenti.
- Quando un regolamento regionale assoggetta una determinata categoria di superfici al regime delle acque di prima pioggia, il rischio di dilavamento è considerato tipico e prevedibile in ragione della destinazione e delle caratteristiche dell’area; non occorre dimostrare un danno ambientale già verificatosi.
- Se il provvedimento indica la disposizione che individua la fattispecie concreta e i suoi presupposti, il richiamo a un’altra norma della medesima disciplina può essere letto come riferimento all’obbligo di adeguamento delle situazioni esistenti, senza che ciò renda indeterminata la base del potere.
- Quando la normativa stabilisce l’obiettivo ambientale da conseguire, l’amministrazione non è tenuta a individuare la specifica soluzione progettuale, che può essere proposta dal privato e resta soggetta alle verifiche e agli assensi delle autorità competenti.
- L’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità dell’adeguamento possono rilevare nel procedimento amministrativo se supportate da elementi tecnici documentati e comprovati; deduzioni generiche e formulate al di fuori di tale sede non sono sufficienti a sottrarre il privato all’obbligo.
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