Ordinanza n. 1293/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, n. 1432 del 15 dicembre 2025 (notificata il 19 gennaio 2026), con la quale è stato accolto il ricorso di primo grado, proposto per l'annullamento della nota prot. r. Puglia/AOO_145-01/10/2021/9312, nella parte in cui viene respinta l'istanza di rettifica del piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia, relativamente a suoli di proprietà dell'appellata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 1432 del 15 dicembre 2025, che aveva annullato la nota regionale di rigetto dell'istanza di rettifica del piano paesaggistico territoriale relativamente ai suoli della società
Esito
La controversia
La Regione Puglia ha appellato la sentenza di primo grado, chiedendone la sospensione cautelare. Le questioni dedotte in appello riguardano, da un lato, la mancata evocazione in giudizio del Ministero della cultura e, dall'altro, la preesistenza di un bosco sui terreni interessati, circostanza rilevante ai fini della disciplina paesaggistica e della richiesta di rettifica del piano paesaggistico territoriale regionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito nel merito i motivi d'appello. Ha ritenuto che le questioni giuridiche e fattuali, relative sia alla mancata partecipazione al giudizio del Ministero della cultura sia alla preesistenza del bosco, richiedessero l'approfondimento proprio della fase di merito. Ha quindi accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di discussione della causa nel merito, senza una specifica sospensione con effetti definitivi sulla controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Utilizzato per accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, in presenza di questioni da approfondire nella fase decisoria.
Massime di principio
- Quando le questioni giuridiche e fattuali dedotte in appello cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può soddisfare le esigenze cautelari disponendo la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La mancata partecipazione al giudizio di un’amministrazione potenzialmente coinvolta nella disciplina oggetto della controversia e la contestazione di fatti tecnici rilevanti devono essere esaminate con cognizione piena nella fase di merito quando non possono essere adeguatamente risolte in sede cautelare.
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