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Sentenza

Sentenza n. 2031/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Questore di Venezia del 20 agosto 2026, adottato ai sensi dell’art. 100 TULPS, di sospensione per quindici giorni dell’attività di pubblico esercizio a Chioggia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto e lo ha contestato con motivi aggiunti. In via principale ha dedotto l’insussistenza dei presupposti dell’art. 100 TULPS, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e l’illogicità: secondo la ricorrente si era verificato un episodio occasionale tra due avventori, prontamente interrotto dai cinque addetti alla sicurezza e proseguito all’esterno per fatto di terzi; videosorveglianza, controllo degli accessi, collaborazione della società e assenza di precedenti contestazioni sarebbero stati trascurati. I rinvenimenti di hashish, modesti e non imputabili al gestore, non dimostrerebbero spaccio né un collegamento concreto tra l’esercizio e il pericolo per l’ordine pubblico. Ha inoltre denunciato la sproporzione della sospensione di quindici giorni e la violazione della libertà d’iniziativa economica. Con i motivi aggiunti ha contestato la ricostruzione dell’aggressione sulla base di verbali, referti e registrazioni, sostenendo che l’uomo soccorso non presentasse segni compatibili con l’aggressione riferita, che lo scontro interno avesse coinvolto due sole persone e che il colpo attribuito a un addetto fosse stato sferrato da un avventore senza raggiungere il destinatario. Ha censurato l’integrazione postuma della motivazione mediante registrazioni non citate nel decreto e l’asserita attribuzione agli addetti privati di compiti di polizia in violazione dell’art. 134 TULPS. Ha inoltre rilevato incongruenze nelle date dei controlli antidroga e contestato che i verbali provassero un consumo abituale di stupefacenti da parte della clientela. Infine, ha dedotto la violazione della l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. per omessa comunicazione di avvio e mancato contraddittorio, che avrebbero consentito di produrre registrazioni e dichiarazioni degli addetti. Aveva anche chiesto l’esibizione degli atti richiamati nel decreto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l’art. 100 TULPS configuri un potere preventivo e cautelare, non subordinato alla responsabilità del gestore, esercitabile quando l’esercizio costituisca occasione o punto di emersione di un pericolo concreto. Nel caso specifico, lo scontro era iniziato all’interno del locale e si era propagato senza soluzione di continuità all’esterno, coinvolgendo altre persone e determinando il soccorso sanitario di due soggetti; la gravità e la continuità causale degli eventi erano sufficienti, anche senza una qualificazione penalistica come rissa e benché lo scontro iniziale avesse coinvolto due persone. Le misure organizzative predisposte non avevano impedito la propagazione della violenza; il provvedimento non imponeva agli addetti privati di sostituirsi alle forze dell’ordine, ma valutava l’effettiva capacità delle cautele di contenere il rischio. La contestata attribuzione di un colpo a un addetto non era decisiva, essendo la misura autonomamente sorretta dagli altri fatti. I verbali confermavano tre controlli in circa sei settimane: 14,01 grammi di hashish detenuti da un avventore nel plateatico tra il 2 e il 3 maggio 2026, involucri rinvenuti nelle aree del locale tra il 29 e il 30 maggio e 0,97 grammi rinvenuti a terra il 14 giugno. Gli errori materiali nelle date riportate nel decreto non compromettevano la comprensione né la valutazione amministrativa; non occorreva provare spaccio o imputare la detenzione al gestore, potendo la reiterata presenza di stupefacenti concorrere alla prognosi di pericolosità. La durata di quindici giorni è stata giudicata proporzionata in ragione della gravità e propagazione dell’episodio e dei precedenti controlli; il pregiudizio economico non prevaleva sull’esigenza di interrompere il contesto di rischio e il mero allontanamento dei soggetti identificati non sarebbe stato adeguato. Anche la censura procedimentale è stata respinta: l’urgenza connessa alla funzione preventiva consentiva di omettere la comunicazione di avvio e un’interlocuzione informale, essendo necessario impedire il ripetersi del pericolo. L’istanza di esibizione è rimasta priva di autonoma decisione perché gli atti erano stati depositati dall’Amministrazione e resi disponibili alla società. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 r.d. 773/1931 (TULPS)

    L’art. 100 TULPS attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che costituisca abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose oppure che, comunque, rappresenti un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

    Le ipotesi previste sono alternative e il potere ha funzione preventiva e cautelare: non richiede l’accertamento della responsabilità del titolare, ma presuppone elementi istruttori idonei a mostrare che l’esercizio costituisca occasione o punto di emersione di situazioni concretamente pericolose. Il collegamento può comprendere fatti avvenuti nelle immediate adiacenze se costituiscono la prosecuzione di eventi originati nel locale.

  • art. 134 r.d. 773/1931 (TULPS)

    L’art. 134 TULPS vieta di affidare alla vigilanza privata pubbliche funzioni o attività lesive della libertà individuale, ma non impedisce all’Autorità di valutare l’effettiva capacità delle misure adottate di contenere il rischio.

    La valutazione dell’efficacia delle misure di sicurezza private non equivale a trasferire al gestore o agli addetti compiti di ordine pubblico riservati alle forze pubbliche.

  • art. 9, comma 3, l. 25 agosto 1991, n. 287

    L’art. 9, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287, individua in quindici giorni il limite ordinario della misura e richiede una motivazione rafforzata soltanto per l’applicazione di una durata superiore.

    La sospensione fino a quindici giorni costituisce la durata ordinaria; una durata superiore richiede motivazione rafforzata. Nel caso concreto la durata massima ordinaria è stata ritenuta proporzionata alla gravità dell’episodio e al contesto risultante dai controlli precedenti.

  • art. 60 c.p.a.

    Dato atto dell’integrità del contraddittorio e della completezza dell’istruttoria, sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    La definizione in forma semplificata è stata disposta, in camera di consiglio e sentite le parti, dopo aver verificato l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria.

Massime di principio

  • Il potere di sospensione previsto dall’art. 100 TULPS è preventivo e cautelare e può essere esercitato senza accertare una responsabilità dolosa o colposa del titolare, quando l’istruttoria dimostri che l’esercizio costituisce occasione o punto di emersione di un pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica.
  • Il collegamento tra esercizio e pericolo rilevante ai sensi dell’art. 100 TULPS non è limitato al perimetro del locale: comprende fatti verificatisi nelle immediate adiacenze quando rappresentino la prosecuzione temporale e causale di eventi originati nell’esercizio. Anche un singolo episodio può giustificare la misura se la sua gravità manifesta il pericolo connesso alla prosecuzione dell’attività.
  • La reiterata presenza di sostanze stupefacenti nel locale o nelle sue pertinenze può concorrere alla prognosi di pericolosità, senza che occorra provare un’attività di spaccio o imputare la detenzione al gestore; errori materiali nelle date dei controlli non invalidano la valutazione quando gli episodi restano chiaramente individuabili dagli atti richiamati e non ne è compromessa la comprensione.
  • Le cautele organizzative predisposte dal gestore vanno considerate nella valutazione del rischio, ma non impediscono la sospensione se si sono rivelate inidonee a contenere il pericolo. Valutare la loro efficacia non comporta l’attribuzione alla vigilanza privata di funzioni di ordine pubblico.
  • Quando l’urgenza derivante dalla funzione preventiva dell’art. 100 TULPS richiede un intervento immediato per evitare la reiterazione di un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, la comunicazione di avvio del procedimento e un’interlocuzione informale con il gestore possono essere omesse.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazionePartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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