Sentenza n. 2031/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Questore di Venezia del 20 agosto 2026, adottato ai sensi dell’art. 100 TULPS, di sospensione per quindici giorni dell’attività di pubblico esercizio a Chioggia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto e lo ha contestato con motivi aggiunti. In via principale ha dedotto l’insussistenza dei presupposti dell’art. 100 TULPS, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e l’illogicità: secondo la ricorrente si era verificato un episodio occasionale tra due avventori, prontamente interrotto dai cinque addetti alla sicurezza e proseguito all’esterno per fatto di terzi; videosorveglianza, controllo degli accessi, collaborazione della società e assenza di precedenti contestazioni sarebbero stati trascurati. I rinvenimenti di hashish, modesti e non imputabili al gestore, non dimostrerebbero spaccio né un collegamento concreto tra l’esercizio e il pericolo per l’ordine pubblico. Ha inoltre denunciato la sproporzione della sospensione di quindici giorni e la violazione della libertà d’iniziativa economica. Con i motivi aggiunti ha contestato la ricostruzione dell’aggressione sulla base di verbali, referti e registrazioni, sostenendo che l’uomo soccorso non presentasse segni compatibili con l’aggressione riferita, che lo scontro interno avesse coinvolto due sole persone e che il colpo attribuito a un addetto fosse stato sferrato da un avventore senza raggiungere il destinatario. Ha censurato l’integrazione postuma della motivazione mediante registrazioni non citate nel decreto e l’asserita attribuzione agli addetti privati di compiti di polizia in violazione dell’art. 134 TULPS. Ha inoltre rilevato incongruenze nelle date dei controlli antidroga e contestato che i verbali provassero un consumo abituale di stupefacenti da parte della clientela. Infine, ha dedotto la violazione della l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. per omessa comunicazione di avvio e mancato contraddittorio, che avrebbero consentito di produrre registrazioni e dichiarazioni degli addetti. Aveva anche chiesto l’esibizione degli atti richiamati nel decreto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l’art. 100 TULPS configuri un potere preventivo e cautelare, non subordinato alla responsabilità del gestore, esercitabile quando l’esercizio costituisca occasione o punto di emersione di un pericolo concreto. Nel caso specifico, lo scontro era iniziato all’interno del locale e si era propagato senza soluzione di continuità all’esterno, coinvolgendo altre persone e determinando il soccorso sanitario di due soggetti; la gravità e la continuità causale degli eventi erano sufficienti, anche senza una qualificazione penalistica come rissa e benché lo scontro iniziale avesse coinvolto due persone. Le misure organizzative predisposte non avevano impedito la propagazione della violenza; il provvedimento non imponeva agli addetti privati di sostituirsi alle forze dell’ordine, ma valutava l’effettiva capacità delle cautele di contenere il rischio. La contestata attribuzione di un colpo a un addetto non era decisiva, essendo la misura autonomamente sorretta dagli altri fatti. I verbali confermavano tre controlli in circa sei settimane: 14,01 grammi di hashish detenuti da un avventore nel plateatico tra il 2 e il 3 maggio 2026, involucri rinvenuti nelle aree del locale tra il 29 e il 30 maggio e 0,97 grammi rinvenuti a terra il 14 giugno. Gli errori materiali nelle date riportate nel decreto non compromettevano la comprensione né la valutazione amministrativa; non occorreva provare spaccio o imputare la detenzione al gestore, potendo la reiterata presenza di stupefacenti concorrere alla prognosi di pericolosità. La durata di quindici giorni è stata giudicata proporzionata in ragione della gravità e propagazione dell’episodio e dei precedenti controlli; il pregiudizio economico non prevaleva sull’esigenza di interrompere il contesto di rischio e il mero allontanamento dei soggetti identificati non sarebbe stato adeguato. Anche la censura procedimentale è stata respinta: l’urgenza connessa alla funzione preventiva consentiva di omettere la comunicazione di avvio e un’interlocuzione informale, essendo necessario impedire il ripetersi del pericolo. L’istanza di esibizione è rimasta priva di autonoma decisione perché gli atti erano stati depositati dall’Amministrazione e resi disponibili alla società. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 100 r.d. 773/1931 (TULPS)
L’art. 100 TULPS attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che costituisca abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose oppure che, comunque, rappresenti un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Le ipotesi previste sono alternative e il potere ha funzione preventiva e cautelare: non richiede l’accertamento della responsabilità del titolare, ma presuppone elementi istruttori idonei a mostrare che l’esercizio costituisca occasione o punto di emersione di situazioni concretamente pericolose. Il collegamento può comprendere fatti avvenuti nelle immediate adiacenze se costituiscono la prosecuzione di eventi originati nel locale.
art. 134 r.d. 773/1931 (TULPS)
L’art. 134 TULPS vieta di affidare alla vigilanza privata pubbliche funzioni o attività lesive della libertà individuale, ma non impedisce all’Autorità di valutare l’effettiva capacità delle misure adottate di contenere il rischio.
La valutazione dell’efficacia delle misure di sicurezza private non equivale a trasferire al gestore o agli addetti compiti di ordine pubblico riservati alle forze pubbliche.
art. 9, comma 3, l. 25 agosto 1991, n. 287
L’art. 9, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287, individua in quindici giorni il limite ordinario della misura e richiede una motivazione rafforzata soltanto per l’applicazione di una durata superiore.
La sospensione fino a quindici giorni costituisce la durata ordinaria; una durata superiore richiede motivazione rafforzata. Nel caso concreto la durata massima ordinaria è stata ritenuta proporzionata alla gravità dell’episodio e al contesto risultante dai controlli precedenti.
art. 60 c.p.a.
Dato atto dell’integrità del contraddittorio e della completezza dell’istruttoria, sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La definizione in forma semplificata è stata disposta, in camera di consiglio e sentite le parti, dopo aver verificato l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria.
Massime di principio
- Il potere di sospensione previsto dall’art. 100 TULPS è preventivo e cautelare e può essere esercitato senza accertare una responsabilità dolosa o colposa del titolare, quando l’istruttoria dimostri che l’esercizio costituisce occasione o punto di emersione di un pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica.
- Il collegamento tra esercizio e pericolo rilevante ai sensi dell’art. 100 TULPS non è limitato al perimetro del locale: comprende fatti verificatisi nelle immediate adiacenze quando rappresentino la prosecuzione temporale e causale di eventi originati nell’esercizio. Anche un singolo episodio può giustificare la misura se la sua gravità manifesta il pericolo connesso alla prosecuzione dell’attività.
- La reiterata presenza di sostanze stupefacenti nel locale o nelle sue pertinenze può concorrere alla prognosi di pericolosità, senza che occorra provare un’attività di spaccio o imputare la detenzione al gestore; errori materiali nelle date dei controlli non invalidano la valutazione quando gli episodi restano chiaramente individuabili dagli atti richiamati e non ne è compromessa la comprensione.
- Le cautele organizzative predisposte dal gestore vanno considerate nella valutazione del rischio, ma non impediscono la sospensione se si sono rivelate inidonee a contenere il pericolo. Valutare la loro efficacia non comporta l’attribuzione alla vigilanza privata di funzioni di ordine pubblico.
- Quando l’urgenza derivante dalla funzione preventiva dell’art. 100 TULPS richiede un intervento immediato per evitare la reiterazione di un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, la comunicazione di avvio del procedimento e un’interlocuzione informale con il gestore possono essere omesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16771/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16772/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16773/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5923/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5924/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5925/2026 - Napoli, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →