Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22262/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato intempestiva la richiesta di rescissione del giudicato presentata il 29/11/2024 perché oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza della sentenza irrevocabile del Tribunale di Taranto (15/12/2023, irrev. 30/04/2024). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 629-bis, comma 2, c.p.p., sostenendo che la notifica del provvedimento di esecuzione (ricevuta dal condannato in carcere il 6/6/2024), pur contenendo gli estremi della sentenza irrevocabile, non poteva costituire effettiva conoscenza del contenuto della sentenza né della portata dei rimedi esperibili e dei relativi termini, per cui il dies a quo per la richiesta non poteva essere identificato in quella notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha interpretato l'art. 629-bis (nella versione successiva al d.lgs. 150/2022) nel senso che per "conoscenza della sentenza" è sufficiente la conoscenza degli elementi identificativi della sentenza (ossia la consapevolezza che esista e che riguardi il condannato), e non è richiesto che il soggetto conosca integralmente il contenuto motivazionale del provvedimento. Di conseguenza il termine perentorio di 30 giorni per proporre la richiesta di rescissione decorre dalla data in cui il condannato ha avuto effettiva conoscenza dell'esistenza del provvedimento irrevocabile, individuata nel caso concreto nella notificazione dell'ordine di esecuzione del 6/6/2024. Poiché la richiesta è stata presentata il 29/11/2024, la Corte ha ritenuto la domanda tardiva e ha confermato l'inammissibilità; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ad una sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    "1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628 bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. 2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza. 3. omissis. 4. omissis."

    La "conoscenza della sentenza" va intesa come conoscenza degli elementi identificativi dell'atto (cioè la consapevolezza che la sentenza irrevocabile esista e riguardi il soggetto), idonea a far decorrere il termine di 30 giorni per la richiesta di rescissione; non è richiesta la conoscenza integrale del contenuto motivazionale.

  • D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 37, comma 1

    Modifica normativa che ha novellato l'art. 629-bis, introducendo il criterio della "conoscenza della sentenza" come presupposto per far decorrere il termine di impugnazione straordinaria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna della parte che abbia proposto ricorso inammissibile al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, all'applicazione di una somma a favore della Cassa delle ammende (utilizzata per sanzionare ricorsi manifestamente infondati o scorretti).

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro dei presupposti per la dichiarazione di assenza non giustificata; la rescissione è ammessa se l'assenza è stata dichiarata in mancanza dei presupposti previsti da questa norma.

  • art. 628-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come eccezione nell'art. 629-bis (casi disciplinati dall'art. 628-bis), ma non determinante nella presente fattispecie.

Massime di principio

  • Per il decorso del termine di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis c.p.p. conta la data in cui il condannato ha avuto conoscenza dell'esistenza della sentenza irrevocabile (elementi identificativi), non l'effettiva conoscenza integrale del contenuto motivazionale della sentenza.
  • La notificazione di un provvedimento esecutivo (ad es. ordine di esecuzione) che riporta gli estremi della sentenza irrevocabile può costituire la conoscenza idonea a far decorrere il termine di trenta giorni per la richiesta di rescissione del giudicato.
  • Sull'istante grava l'onere di allegare e provare le circostanze di fatto da cui risulti la data della conoscenza: senza tale prova la corte potrà ritenere decorso il termine dalla notificazione ufficiale.
  • La diligenza richieste al ricorrente impone di agire tempestivamente una volta che sia acquisita anche la sola consapevolezza dell'esistenza del titolo irrevocabile; pretese di mancata conoscenza del contenuto della sentenza non impediscono in linea generale la decorrenza del termine.
  • Eccezioni alla decorrenza possono sussistere solo se il ricorrente dimostra specifiche ragioni e circostanze che impedivano oggettivamente la conoscenza della sentenza o dei relativi effetti prima della data assunta come dies a quo.
  • In sede di valutazione dei termini è utile conservare e produrre ogni documento (notifiche, comunicazioni dell'amministrazione penitenziaria, atti di esecuzione) che attesti quando il soggetto ha effettivamente avuto notizia del provvedimento irrevocabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.