Ordinanza n. 4149/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- in data 29-04-2026, tramite il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, Ufficio Impiego Sottufficiali ha disposto il non accoglimento dell’istanza presentata ai sensi dell’art 33, comma 5, L. 104/92 tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di Lecce, al fine di fornire assistenza al figlio, portatore di handicap in connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente e del disabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea presso un ente dislocato a Lecce, presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 per esigenze di assistenza al figlio con handicap grave
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito ha respinto la richiesta di assegnazione temporanea in una sede prossima alla residenza familiare, formulata per prestare assistenza al figlio minore riconosciuto portatore di handicap in connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992. Ha dedotto l’illegittimità del diniego, in quanto fondato su una motivazione generica riferita alle esigenze di servizio e non adeguatamente rapportata alla situazione personale e familiare documentata in atti: la condizione di salute del figlio, quella della moglie del ricorrente, anch’ella riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. 104/1992, e la distanza di circa 600 chilometri tra l’attuale sede di servizio e la residenza familiare. Ha inoltre sostenuto la necessità di una valutazione comparativa che considerasse anche la possibilità di impiegarlo in mansioni diverse da quelle strettamente riconducibili alla sua specialità, purché compatibili con le capacità e le esperienze maturate nella carriera.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato ai fini del riesame. Ha ritenuto che la motivazione dell’Amministrazione, pur richiamando esigenze di servizio non irrilevanti, fosse generica e non adeguatamente calata nella concreta situazione personale e familiare del militare. In particolare, il diniego non esplicitava una considerazione delle condizioni di salute del figlio e della moglie, né della notevole distanza tra sede di servizio e residenza familiare. Il giudice ha affermato che l’azione amministrativa deve procedere a un contemperamento tra esigenze organizzative e assistenziali, valutando anche l’utile impiego del dipendente in mansioni non strettamente rientranti nella specialità posseduta, ove compatibili con capacità ed esperienze curriculari. La sospensione è stata disposta non come assegnazione diretta, ma per consentire ai competenti organi della Difesa un nuovo esame della fattispecie secondo tali criteri. È stata fissata l’udienza pubblica di merito del 9 dicembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
La disposizione costituisce il fondamento dell’istanza di assegnazione temporanea del militare per esigenze assistenziali connesse alla condizione del figlio con handicap grave; l’esercizio del potere deve tenere conto concretamente della situazione familiare e deve essere oggetto di una motivazione adeguata, anche nel bilanciamento con le esigenze di servizio.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
Individua la condizione di handicap in connotazione di gravità del figlio, rilevante ai fini dell’istanza assistenziale.
art. 3, comma 1, l. 104/1992
Rileva per la condizione di handicap riconosciuta alla moglie del ricorrente, elemento del quadro familiare che l’Amministrazione deve considerare nel riesame.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale esercitata dal TAR, che ha condotto alla sospensione del provvedimento ai fini del riesame.
Massime di principio
- Nel valutare una richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, l’Amministrazione della Difesa non può limitarsi a richiamare genericamente le esigenze di servizio, ma deve confrontarle con la concreta situazione personale e familiare dell’interessato, dando conto degli elementi assistenziali documentati.
- Il diniego di un beneficio assistenziale deve considerare specificamente la gravità delle condizioni di salute del familiare assistito, le eventuali ulteriori esigenze sanitarie presenti nel nucleo familiare e la distanza tra la sede di servizio e la residenza della famiglia.
- Il contemperamento tra esigenze organizzative dell’Amministrazione e diritto all’assistenza familiare può richiedere la verifica della possibilità di impiegare il dipendente in mansioni diverse da quelle strettamente riconducibili alla sua specialità, quando risultino compatibili con le capacità e le esperienze professionali maturate.
- Quando il diniego di assegnazione assistenziale è sorretto da una motivazione generica e non dimostra un’effettiva ponderazione della situazione familiare e delle alternative organizzative, il giudice amministrativo può sospenderlo ai fini del riesame, senza sostituire direttamente la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.
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