Sentenza del 05/05/2015 n. 969 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IMPOSTE DIRETTE - Cessione di immobili - Contabilizzazione dei ricavi - Esercizio di competenza - Art. 109 del d.p.r. n. 917/1986 - Presenza di contratto di comodato tra le parti e pagamento dell'intero prezzo antecedente al rogito del trasferimento - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti contestavano gli avvisi di accertamento relativi al 2009, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiori ricavi ai fini IRES, IVA e IRAP per complessivi 776.000 euro, derivanti dalla presunta sottofatturazione di vendite immobiliari. In particolare, sostenevano che 630.000 euro relativi a tre compravendite dovessero essere imputati agli esercizi dei successivi rogiti notarili, stipulati tra il 2011 e il 2013, e non al 2009. Contestavano inoltre la ripresa di 146.000 euro ritenuti incassati in nero e l'imputazione ai soci dei maggiori utili societari sulla base della ristretta base sociale.
La decisione
L'appello è stato parzialmente accolto. È stato annullato il recupero relativo ai 630.000 euro, poiché, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 917/1986, per gli immobili il ricavo si considera conseguito alla stipula dell'atto o, se successiva, al momento dell'effetto traslativo della proprietà. Il comodato stipulato nel 2009 e il pagamento anticipato dell'intero prezzo non hanno modificato tale criterio. È stata invece confermata la ripresa dei 146.000 euro di corrispettivi occultati, ritenendo attendibili le dichiarazioni iniziali degli acquirenti, corroborate dalle indagini e dalle ammissioni dell'amministratore. È stata altresì confermata la ripresa a carico dei soci, poiché gli utili extracontabili di una società a ristretta base sociale si presumono distribuiti pro quota, salvo prova contraria. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 109, comma 2, lettera a), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Per i beni immobili, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data di stipulazione dell'atto ovvero, se diverso e successivo, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà.
Ai fini dell'imputazione temporale dei ricavi immobiliari rilevano la stipula dell'atto di trasferimento o, se successivo, l'effetto traslativo. Il pagamento anticipato del prezzo e la disponibilità materiale dell'immobile tramite comodato non anticipano automaticamente l'esercizio di competenza.
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dai contribuenti con riferimento ai presupposti dell'accertamento analitico-induttivo; la decisione non accoglie le relative contestazioni in relazione ai ricavi occultati.
Art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione alla rettifica IVA; la ripresa dei corrispettivi in nero è stata ritenuta supportata da elementi presuntivi e probatori sufficienti.
Art. 2697 c.c.
Richiamato dai contribuenti sull'onere della prova; il giudice ha ritenuto adeguatamente provato dall'Amministrazione l'incasso di somme non contabilizzate.
Art. 12 d.P.R. n. 600/1973 e art. 56 d.P.R. n. 633/1972
Le eccezioni relative al difetto di motivazione degli avvisi sono state respinte, ritenendo gli atti sufficientemente motivati.
Cassazione n. 10982/2007
Gli utili extrabilancio delle società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare si presumono distribuiti ai soci, salvo la loro prova contraria.
La ristretta base sociale consente di presumere la distribuzione pro quota degli utili occulti ai soci. La presunzione è relativa e può essere superata dimostrando che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti.
Massime di principio
- Per le cessioni immobiliari, il ricavo va normalmente imputato all'esercizio della stipula del rogito o, se successivo, a quello in cui si verifica il trasferimento della proprietà; il pagamento anticipato non determina da solo l'imputazione del ricavo.
- Un contratto di comodato o la consegna anticipata dell'immobile non equivalgono necessariamente al trasferimento della proprietà e non spostano automaticamente il momento di competenza fiscale.
- La posticipazione del rogito non è di per sé elusiva, soprattutto quando lo spostamento tra esercizi non produce un effettivo risparmio d'imposta e non emergono ulteriori elementi di abuso.
- Le dichiarazioni rese dagli acquirenti alla Guardia di Finanza possono fondare il recupero di corrispettivi in nero, specialmente se coerenti con altre indagini e con ammissioni dell'amministratore.
- Nelle società a ristretta base sociale, gli utili extracontabili sono presumibilmente distribuiti ai soci; questi ultimi devono fornire una prova concreta del mancato incasso o dell'accantonamento e reinvestimento degli utili.
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