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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23526/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (14/01/2025) che ha rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. della custodia in carcere disposta dal GIP per reati connessi alla normativa sugli stupefacenti (artt. 81, 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990, capo 2). Due principali censure: (1) omissione di valutazione della memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 309, comma 6 c.p.p. in occasione dell'udienza camerale (artt. 178, comma 1, lett. c) e 309 c.p.p. richiamati); (2) vizio di motivazione e insufficienza del quadro indiziario ritenuto grave dal Tribunale, in particolare per eccessiva affidamento sulle dichiarazioni di chiamata in correità rese da Cianella Pasquale e sui riscontri esterni indicati (presenza di una LAND ROVER EVOQUE bianca con tettuccio nero ripresa da videosorveglianza, precedenti controlli di polizia su veicolo dello stesso modello intestato a diversa persona, e aggancio di cella telefonica nel comune di Termini Imerese). Il ricorrente ha contestato la qualificazione come "riscontri individualizzanti" di tali elementi e ha sostenuto l'incompatibilità temporale del movimento tra Palermo e Termini Imerese.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo punto ha ritenuto che l'omessa menzione formale della memoria difensiva non determina automaticamente nullità: la nullità sussiste solo se la memoria conteneva autonome e decisive censure inedite rispetto all'impugnazione, cosa non dimostrata. Inoltre i temi trattati nella memoria erano già affrontati dall'ordinanza impugnata. Sul secondo punto la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di riesaminare i fatti o rivedere la valutazione degli indizi salvo manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza di motivazione): non è stato rilevato alcun vizio di tale natura. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che ha indicato riscontri ritenuti idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, le dichiarazioni di Cianella (arrivo del veicolo con le stesse caratteristiche, agganci cella compatibile, ulteriore riconoscimento del ricorrente da parte di Cianella per l'amputazione di una parte del dito). Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali; sono inoltre stati dati gli avvisi di legge (art. 9).

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Disciplina il riesame delle misure cautelari e consente il deposito di memoria difensiva; la Corte ha interpretato che il mancato riferimento formale alla memoria nel provvedimento non comporta automaticamente nullità se la memoria non contiene deduzioni autonome e decisive non valutate.

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Rilievo sulle nullità legali e la tutela del diritto di difesa: la Corte ha precisato che la violazione del diritto di difesa per omessa valutazione di atti difensivi comporta nullità solo quando siano state pretermesse deduzioni decisive e nuove.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale relativa al delitto di cui al capo contestato; citata come norma sostanziale delle imputazioni oggetto della misura cautelare.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che la sua invocazione comportasse rilievo decisivo rispetto ai criteri di valutazione degli indizi in sede cautelare.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma che richiama le regole sulla valutazione della prova dichiarativa e sui riscontri; la Corte ha richiamato il principio che, in sede cautelare, non è richiesto il livello di precisione e concordanza degli indizi previsto per la decisione di merito (art. 192, comma 2), e che i riscontri alla chiamata in correità possono essere anche di natura diversa purché precisi e idonei a confermare la prova dichiarativa.

  • art. 192 c.p.p. (commi richiamati nella sentenza)

    La Corte ha ribadito che l'art. 273 richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192 (sui 'altri elementi di prova' a corredo delle dichiarazioni), ma non il comma 2 (che richiede precisione e concordanza tipici del giudizio di merito); pertanto in sede cautelare il livello richiesto è meno stringente.

Massime di principio

  • L'omessa menzione formale di una memoria difensiva nel provvedimento giudiziale non comporta automaticamente nullità: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare che la memoria conteneva autonome, inedite e decisive censure non valutate dal giudice.
  • In sede di legittimità la Corte non rivede i fatti né ricalcola la persuasività degli indizi; può censurare la motivazione solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà evidente ex art. 606 c.p.p.
  • Nel giudizio cautelare il livello probatorio richiesto per i 'gravi indizi' è inferiore a quello richiesto per la condanna in sede di merito: non è necessario il rispetto pieno dei requisiti di precisione e concordanza degli indizi previsti per il giudizio definitivo.
  • I riscontri alla chiamata in correità possono essere anche di natura diversa (logici o rappresentativi) e non devono essere 'autosufficienti'; sono utili se sono precisi nella loro consistenza e forniscono elementi di collegamento fra il fatto e la persona.
  • La difesa che contesti dati fattuali (es. tempi di percorrenza, identificazioni) ha l'onere di documentare le proprie affermazioni (principio di autosufficienza): mere deduzioni non dimostrate difficilmente rovesceranno la valutazione cautelare.
  • Se la parte sostiene che elementi difensivi siano decisivi e non valutati, deve indicare puntualmente nel ricorso come l'omessa valutazione abbia inciso sulla completezza o logicità del provvedimento impugnato, collegando i punti della memoria ai profili di vizio invocati.

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