Cassazione Penale, Sentenza n. 21282/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo dell'11/12/2025 che aveva annullato la misura di custodia cautelare in carcere precedentemente disposta dal G.I.P. nei confronti di Donato, indagato come promotore di un'associazione finalizzata al traffico di cocaina e marijuana con aggravanti (numero degli associati, disponibilità di armi, agevolazione mafiosa) e per altri reati connessi. Il ricorso deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale in relazione all'esclusione delle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale abbia attribuito rilievo decisivo al decorso del tempo (contestazione chiusa a maggio 2022) e alla cessazione delle attività captative, senza considerare indici di reiterazione quali la posizione apicale dell'indagato, l'estensione e il radicamento territoriale del sodalizio, i collegamenti con la mafia, la mancanza di redditi leciti e la prosecuzione di condotte di spaccio anche dopo l'arresto del 17/09/2021.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della Procura ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale di Palermo per un nuovo esame. La motivazione: il Tribunale del riesame non ha spiegato in modo logico e non contraddittorio le ragioni per cui ha escluso le esigenze cautelari, nonostante avesse condiviso l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. In particolare il Tribunale ha fatto un uso improprio e apodittico del criterio del tempo trascorso, tralasciando di valutare compiutamente le caratteristiche oggettive e soggettive dei fatti (organizzazione, disponibilità di armi, ruolo apicale, collegamenti mafiosi, reiterazione dei comportamenti, assenza di redditi leciti), parametri che il G.I.P. aveva invece dettagliatamente considerato. Per tali ragioni è stato disposto il rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie; la Corte ricorda che, dopo la riforma del 2015, il tempo trascorso deve essere espressamente considerato dal giudice e può costituire elemento per escludere la misura se mancano ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità.
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Il delitto di traffico di stupefacenti è trattato come reato-fine per il quale la sussistenza delle esigenze cautelari necessita di specifici elementi che ne dimostrino l'attualità quando le condotte risalgono nel tempo; la presunzione legale va valutata con attenzione e integrata da elementi fattuali che ne confermino la perdurante pericolosità.
art. 416 bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
Per il reato associativo di tipo mafioso la giurisprudenza ha elaborato la regola di esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio; la Corte distingue tuttavia la disciplina e l'ermeneutica applicabile tra art. 416 bis e art. 74 d.P.R. 309/1990, richiedendo valutazioni specifiche in presenza di aggravanti.
legge 16 aprile 2015, n. 47 (riforma del processo penale)
legge 16 aprile 2015, n. 47
La riforma ha inciso sulla valutazione delle misure cautelari rendendo necessario che il giudice consideri esplicitamente il decorso del tempo e gli elementi che possano dimostrare l'assenza di attualità delle esigenze cautelari.
art. 309, co. 7, c.p.p.
Norma procedurale inerente alla competenza e alle comunicazioni in caso di annullamento con rinvio, richiamata come base per il rinvio al Tribunale competente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione sul coordinamento e sugli adempimenti della cancelleria in caso di provvedimenti cautelari; la Corte dispone che la cancelleria esegua gli adempimenti previsti.
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Riferimento alle fattispecie di illecita detenzione e cessione di stupefacenti connesse alle imputazioni; citata nell'imputazione ma della quale la valutazione cautelare richiede integrazione fattuale per la sussistenza delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- Il decorso del tempo rispetto ai fatti contestati ("tempo silente") è un elemento rilevante e deve essere espressamente valutato dal giudice del riesame, ma da solo non è sufficiente per escludere le esigenze cautelari: occorrono specifici elementi di fatto che dimostrino l'assenza di attualità della pericolosità.
- Per i reati di traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) la presunzione di attualità delle esigenze cautelari è relativa: il giudice deve valutare complessivamente anche la natura e le caratteristiche delle condotte, il ruolo dell'indagato, il radicamento territoriale, la disponibilità di armi e i collegamenti mafiosi.
- La regola di esperienza sulla tendenziale stabilità dei sodalizi è tipica delle fattispecie associative di tipo mafioso (art. 416 bis) e richiede un diverso approccio ermeneutico rispetto ai reati-fine; la presenza di aggravanti può influenzare l'applicabilità di detta regola.
- Se il giudice del riesame concorda con i gravi indizi di colpevolezza ma decide per la non applicazione della misura cautelare, è obbligato a motivare in modo logico e non contraddittorio perché gli indici di reiterazione e le condizioni personali non configurano più un pericolo attuale.
- La mancanza di redditi leciti, la posizione apicale nell'organizzazione, la prosecuzione di attività illecite anche durante o dopo misure restrittive, e i collegamenti con organizzazioni criminali sono indici forti di rischio di recidiva e devono essere adeguatamente considerati nella prognosi cautelare.
- In presenza di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, la decisione sulla misura cautelare può essere annullata con rinvio per un nuovo esame coerente con i principi indicati dalla Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21273/2026 del 10/06/2026
- Sentenza penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21274/2026 del 10/06/2026
- Sentenza penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21275/2026 del 10/06/2026
- Sentenza penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21276/2026 del 10/06/2026
- Sentenza penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21277/2026 del 10/06/2026
- Sentenza penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21278/2026 del 10/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →