Ordinanza n. 161/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direttore Generale dott.ssa Antonella Tozza - M PI. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE del 28.07.2025 prot. n.U.0036793 con il quale è stata rigettata “l'istanza n. 43218 e conclusione del procedimento per istanza acquisita al protocollo n. 13425 in data 01/04/2025 formulata da de Marco Simona” ed avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente, conseguito in Germania ai fini dell'insegnamento AA00 - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA e della richeista di riconoscimento per l'insegnamento ADAA -SPEC. SOSTEGNO (SOLO CON ABILITAZIONE); b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo, con ogni riserva;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Germania, ai fini dell'insegnamento nella scuola dell'infanzia e del sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui è stata rigettata l'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all'esercizio della professione docente conseguito in Germania, riferito all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e alla specializzazione per il sostegno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Ai fini cautelari, la ricorrente ha richiesto la sospensione dell'efficacia del diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur ritenendo sussistenti la propria giurisdizione e competenza, il Collegio ha escluso il periculum in mora, rilevando che la ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso suscettibile di essere pregiudicato dal diniego di riconoscimento. Non sono quindi stati ritenuti sussistenti i presupposti di gravità e irreparabilità del danno necessari per adottare una misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito è stato escluso per mancata dimostrazione di un rapporto di lavoro in corso pregiudicato dal diniego.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un diniego amministrativo può essere negata quando il ricorrente non dimostri, con elementi concreti, un pregiudizio attuale, grave e irreparabile derivante dall'efficacia dell'atto impugnato.
- La mera impugnazione di un diniego di riconoscimento professionale non dimostra di per sé il periculum in mora: occorre allegare e provare una situazione lavorativa attuale o altra concreta conseguenza suscettibile di pregiudizio irreversibile.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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