Sentenza del 05/10/2016 n. 19891 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino, sostenendo l'omessa o insufficiente motivazione in ordine all'assenza di autonoma organizzazione, presupposto dell'IRAP. Secondo l'Ufficio, la CTR non aveva esaminato adeguatamente le dichiarazioni dei redditi, gli studi di settore, le spese sostenute, il valore dei beni strumentali e la disponibilità di due unità immobiliari, elementi potenzialmente indicativi di un'organizzazione autonoma.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo generica e insufficiente la motivazione della CTR sull'assenza di autonoma organizzazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese. Non è stata quindi definita definitivamente la debenza dell'IRAP: il giudice di rinvio dovrà riesaminare concretamente gli elementi organizzativi e patrimoniali dell'attività professionale.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
È presupposto dell'imposta l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'IRAP è dovuta quando il contribuente esercita abitualmente un'attività autonomamente organizzata, essendo responsabile dell'organizzazione e impiegando beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure avvalendosi in modo non occasionale di lavoro altrui.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
La sentenza può essere impugnata quando il giudice omette di esaminare un fatto decisivo e controverso. Nel caso concreto, la CTR non aveva valutato dati contabili e patrimoniali potenzialmente rilevanti per stabilire la presenza dell'autonoma organizzazione.
Cass., Sez. 5, ordinanza n. 26161 del 6 dicembre 2011
Il presupposto dell'IRAP ricorre quando il professionista impiega beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo generalmente indispensabile per l'esercizio dell'attività, oppure utilizza in modo non occasionale lavoro altrui.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista sia soggetto a IRAP non è sufficiente considerare l'assenza di dipendenti o collaboratori: occorre valutare complessivamente beni strumentali, immobili, spese e struttura dei costi.
- La presenza di beni strumentali o di immobili non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP, ma può costituire un indice di autonoma organizzazione se eccede il minimo indispensabile per l'attività.
- Il giudice tributario deve motivare specificamente la conclusione sull'assenza o presenza di autonoma organizzazione e confrontarsi con gli elementi contabili e patrimoniali dedotti dalle parti.
- In sede di legittimità la Corte di cassazione può cassare la decisione non perché sostituisce la propria valutazione dei fatti, ma perché la motivazione è generica o omette l'esame di elementi decisivi.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la debenza dell'IRAP: impone al giudice di merito un nuovo esame concreto della situazione organizzativa del contribuente.
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