Cassazione Penale, Ordinanza n. 32621/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato ha chiesto la rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 c.p.p. nel procedimento pendente davanti al Tribunale di Napoli, indicato con numero di ruolo 7088/2023 R.G., relativo ai capi di imputazione per danneggiamento aggravato e diffamazione. Nel corso del procedimento incidentale è però pervenuta rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del procuratore speciale dell'istante. La Corte, preso atto della rinuncia, ha ritenuto che la domanda di rimessione dovesse essere dichiarata inammissibile. In via consequenziale ha escluso la condanna alle spese del procedimento e l’applicazione di una somma alla Cassa delle ammende, richiamando il precedente della Cassazione e la giurisprudenza costituzionale sul requisito della colpa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo, perché era intervenuta rituale rinuncia al ricorso da parte del procuratore speciale dell'istante. Ha inoltre escluso sia la condanna alle spese del procedimento sia il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ritenendo che nel caso non fossero ravvisabili profili di colpa e che l'art. 48, comma 6, c.p.p. non consenta l'applicazione delle spese nei casi di inammissibilità della rimessione.
Norme richiamate
art. 45 c.p.p.
norma che disciplina la rimessione del processo, qui invocata come base dell'istanza incidentale
art. 48, comma 6, c.p.p.
non prevede, per la declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione, la condanna alle spese del procedimento né il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in assenza di colpa
art. 616 c.p.p.
non è applicabile in via integrativa al procedimento di rimessione, per la peculiare natura dell'istituto
art. 639, comma 2, c.p.
capo di imputazione del procedimento principale, indicato come danneggiamento aggravato nel testo
art. 595, commi 1 e 3, c.p.
capo di imputazione del procedimento principale, indicato come diffamazione aggravata nel testo
Massime di principio
- Nel procedimento di rimessione del processo, la rinuncia rituale all'istanza da parte del difensore o procuratore speciale comporta la declaratoria di inammissibilità della richiesta.
- La declaratoria di inammissibilità della rimessione non comporta automaticamente la condanna del richiedente alle spese del procedimento, poiché l'art. 48, comma 6, c.p.p. non la prevede espressamente e non può essere integrato con la disciplina generale dell'art. 616 c.p.p.
- Nel procedimento di rimessione, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la sussistenza di profili di colpa, che devono risultare dagli atti; in mancanza, la sanzione non può essere applicata.
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