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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18293/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesso versamento IMU 2013 notificato dal Comune di Taranto a un ente di edilizia residenziale pubblica. L'ente contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo la nullità dell'avviso per violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 e, soprattutto, l'illegittimità della pretesa impositiva perché gli immobili erano alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, regolarmente assegnati dal Comune, e quindi esenti da IMU sia per la prima che per la seconda rata dell'anno 2013. La CTP aveva accolto il ricorso; la CGT di secondo grado aveva confermato, ritenendo che l'esenzione per il 2013 spettasse in base alla sola regolare assegnazione degli alloggi ex IACP, con presunzione iuris tantum di regolarità e onere della prova contraria in capo al Comune, senza necessità di dimostrare la natura di alloggi sociali. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 2, comma 4, D.L. 102/2013, assumendo che l'esenzione non fosse applicabile agli alloggi dell'ente; (2) violazione dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, del D.M. 22 aprile 2008 e dell'art. 2697 c.c., deducendo che la Corte di merito non avesse verificato i requisiti per qualificare gli immobili come alloggi sociali e avesse invertito l'onere della prova ponendolo a carico del Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla qualificazione degli immobili come alloggi sociali, ma sulla speciale esenzione IMU prevista per il solo anno 2013 dagli artt. 1 del D.L. 102/2013 e del D.L. 133/2013, applicabile agli alloggi IACP regolarmente assegnati. In ogni caso, ha affermato che, per la prima rata IMU 2013, l'esenzione presuppone la sola regolare assegnazione dell'alloggio e opera sulla base di una presunzione iuris tantum di regolare gestione/assegnazione, spettando all'ente impositore la prova contraria di una irregolare assegnazione o della decadenza; per la seconda rata, la disciplina speciale riconduce ugualmente gli alloggi ex IACP regolarmente assegnati tra gli immobili non soggetti a versamento, salvo l'eventuale mini-IMU nei limiti previsti dal comma 5 dell'art. 1 D.L. 133/2013. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    Richiamato dal contribuente a fondamento della censura di nullità dell'avviso, ma non è il fulcro della decisione di legittimità, che si concentra sulla disciplina speciale IMU 2013.

  • art. 2, comma 4, D.L. 102/2013

    Censurato dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità dell'esenzione, ma la Corte ha ritenuto che la decisione di merito si fondasse invece sulla speciale esenzione per gli alloggi ex IACP regolarmente assegnati.

  • art. 1 D.L. 102/2013

    Prevede per la prima rata IMU 2013 una speciale esenzione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità.

  • art. 1 D.L. 133/2013

    Prevede, per l'anno 2013, che non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili rientranti nel suo comma 1, tra cui gli alloggi ex IACP regolarmente assegnati, con la clausola del comma 5 sulla mini-IMU.

  • art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 54/2013

    Norma richiamata in via di rinvio dalle discipline speciali del 2013 per individuare gli alloggi regolarmente assegnati destinatari dell'esenzione.

  • art. 13, comma 2, D.L. 201/2011

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con il D.M. 22 aprile 2008 per sostenere la necessità di verificare i requisiti degli alloggi sociali.

  • D.M. 22 aprile 2008

    Censurato dal ricorrente come parametro per qualificare gli immobili come alloggi sociali; la Corte ha escluso che tale verifica fosse necessaria ai fini dell'esenzione 2013 riconosciuta agli alloggi ex IACP regolarmente assegnati.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito che, in tema di esenzione per alloggi IACP, opera una presunzione iuris tantum di regolare assegnazione, sicché l'onere della prova contraria grava sull'ente impositore.

  • art. 95 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

    Richiamato per affermare che al Sindaco spetta il provvedimento di assegnazione o decadenza dell'alloggio, previa verifica della regolarità della procedura.

  • art. 54 L. 5 agosto 1978, n. 457

    Richiamato in relazione alla competenza amministrativa comunale in materia di assegnazione/decadenza degli alloggi pubblici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che non siano riferibili al decisum sono inammissibili.
  • La Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito per sollecitare una nuova valutazione delle prove o degli accertamenti di fatto.
  • Per gli alloggi ex IACP regolarmente assegnati, l'esenzione IMU prevista per il 2013 opera sulla base della sola regolare assegnazione, senza che sia necessario dimostrare la qualificazione degli immobili come alloggi sociali.
  • In materia di esenzioni fiscali per gli alloggi pubblici, l'ordinamento presume iuris tantum la regolare assegnazione e la conformità alla legge della gestione; l'onere di provare l'irregolarità o la decadenza grava sull'ente impositore.
  • La speciale disciplina del 2013 distingue tra prima e seconda rata IMU: la prima è esente per gli alloggi ex IACP regolarmente assegnati; la seconda non è dovuta nei limiti della disciplina speciale, restando possibile la sola mini-IMU nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 D.L. 133/2013.

Come è indicizzato

MaterieImposta municipale propriaContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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