Sentenza del 22/09/2021 n. 25792 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un'unità costituita da un aerogeneratore: la società aveva presentato DOCFA nel 2016 escludendo la torre dall'accertamento ritenendola componente impiantistica non rilevante fiscalmente in base alla L. n. 208/2015, art. 1, comma 21; l'Agenzia delle Entrate ha rettificato includendo nel valore il suolo, il basamento, la cabina e la torre. In primo grado il ricorso della società è stato respinto; in appello la CTR ha accolto la società ritenendo la torre parte inscindibile e funzionale al processo produttivo ed esclusa dalla rendita. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione della L. n. 208/2015 e norme collegate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTR che aveva accertato in fatto che, nella fattispecie concreta, la torre costituisce componente essenziale e funzionale dell'impianto eolico e dunque rientra tra gli "impianti funzionali allo specifico processo produttivo" esclusi dalla determinazione della rendita catastale ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21. Le spese sono compensate. Sentenza pronunciata l'8 settembre 2021 e depositata il 22 settembre 2021.
Norme richiamate
L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21
A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma come esclusione dal calcolo della rendita di tutte le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo indipendentemente dalla loro stabile infissione al suolo; conta la strumentalità al processo produttivo più della natura costruttiva o dimensionale.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies
Norma di interpretazione autentica del passato che aveva incluso nelle rendite catastali anche alcune 'costruzioni stabili' e elementi mobili necessari all'attività industriale; era alla base del precedente orientamento giurisprudenziale prima della L. 208/2015.
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244
Norma che richiamava istruzioni tecniche (circolare Agenzia del Territorio n.6/2012) per la determinazione della rendita degli immobili speciali; citata come elemento del quadro normativo previgente alla L. 208/2015.
Circolare Agenzia del Territorio 30 novembre 2012, n. 6
Linee guida tecniche per la determinazione della rendita delle unità immobiliari in categoria speciale/particolare; rilevanti nel periodo ante-2016 ma subordinate alla nuova formulazione legislativa del 2015.
Circolare Agenzia delle Entrate 13 giugno 2016, n. 27/E
L'Amministrazione, con questa circolare, sosteneva che le torri eoliche per le loro caratteristiche vadano considerate 'costruzioni' e incluse nella stima catastale; la Corte non ha condiviso questa valutazione quando contrasta con la valutazione della strumentalità al processo produttivo richiesta dalla legge.
Art. 821 c.c. (richiamato dall'Agenzia)
Richiamato nella censura dell'Agenzia (rapporto tra costruzione principale e servente); la Corte però privilegia la nozione di strumentalità produttiva della L. 208/2015 rispetto a semplici categorie civilistiche basate sulla natura costruttiva.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma processuale richiamata per i motivi di cassazione (violazione di legge): la Corte ha ritenuto infondata la censura di legittimità fondata sull'interpretazione normativa dell'Agenzia.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato menzionata nella motivazione: non si applica nel caso perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- Per stabilire se un elemento debba concorrere alla rendita catastale occorre valutare la sua strumentalità al processo produttivo: se è un macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo, va escluso dalla stima anche se stabilmente infisso al suolo.
- La valutazione è essenzialmente fattuale: spetta al giudice del merito accertare se l'elemento è componente attiva e indispensabile dell'impianto (unicum impiantistico) oppure semplice supporto/ costruzione accessoria.
- Le caratteristiche strutturali (solidità, immobilizzazione al suolo, volumetria) non sono determinanti se contraddicono la prova della funzionalità produttiva; documentazione tecnica ed eventuali perizie pro veritate sono decisive.
- Le circolari e le prassi amministrative non possono ribaltare la disciplina legislativa; la L. n. 208/2015 ha operato una esclusione per categorie di impianti a prescindere dalla loro natura costruttiva.
- In casi simili conviene preparare e documentare l'elemento di prova sulla strumentalità (progetti, schemi funzionali, perizie tecniche, pareri pro veritate) perché i giudici del merito si basano su accertamenti fattuali difficilmente rivedibili in sede di legittimità.
- Se sussistono dubbi sulla qualifica dell'elemento (mero supporto vs componente attiva della macchina), l'onere probatorio è rilevante: l'interprete dovrà considerare funzioni tecniche (es. ruolo nel trasferimento/trasformazione dell'energia, necessità per la produzione) più che la sola natura materiale.
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