Cassazione Penale, Sentenza n. 20119/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di riabilitazione ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sostiene che la Corte d'Appello ha errato nel ritenere che il termine per proporre l'istanza decorra dalla cessazione della misura di prevenzione e non dalla revoca irrevocabile del provvedimento, anche quando la misura non sia stata concretamente eseguita perché il soggetto è stato detenuto per tutto il periodo. Denuncia inoltre vizio di motivazione e solleva profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con norme sovranazionali (art. 2 Protocollo addizionale n. 4 CEDU, artt. 15 e 16 e art. 52 n.1 della Carta dei diritti fondamentali UE) in relazione alle limitazioni alla libertà di movimento, al diritto al lavoro e alla libertà di impresa derivanti dai divieti dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che ai fini dell'art. 70 del d.lgs. n. 159/2011 il termine per richiedere la riabilitazione decorre dalla cessazione della misura di prevenzione e che il periodo trascorso in regime detentivo o in esecuzione di misura alternativa non può essere computato come prova di 'prove effettive e costanti di buona condotta'. La Corte ha ritenuto necessario che il ravvedimento sia dimostrabile in piena libertà, perché la condotta tenuta durante la detenzione è condizionata e non ha lo stesso valore probatorio. Ha inoltre dichiarato inammissibile o manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa agli art. 117 Cost. e alle norme sovranazionali: l'art. 67 non limita la libertà di movimento né il diritto al lavoro subordinato o autonomo e le limitazioni alla libertà d'impresa sono giustificabili per ragioni di interesse generale (sicurezza pubblica, contrasto al reinvestimento di proventi illeciti) e ritenute proporzionate. Ha ricordato che il comma 5 dell'art. 67 consente al giudice di escludere decadenze e divieti qualora essi comportino la perdita dei mezzi di sussistenza. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 70
L'istanza di riabilitazione puo' essere proposta dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione ovvero dopo cinque anni se la misura e' stata applicata nei confronti dei soggetti correlati alla criminalita' organizzata; e' richiesto che il soggetto abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta.
Il termine decorre dalla cessazione della misura di prevenzione e non puo' essere fatto decorrere dal periodo di detenzione; la prova di buona condotta deve riferirsi al periodo successivo alla piena libertà e non al tempo trascorso in regime detentivo.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 67
Elenca i divieti ed effetti pregiudizievoli connessi all'applicazione di misure di prevenzione (licenze e autorizzazioni di polizia e commercio, concessioni, iscrizioni in registri, contributi agevolati, licenze per armi ed esplodenti, ecc.) e prevede la decadenza da titoli e l'eventuale esclusione delle decadenze da parte del giudice se comporterebbero la perdita dei mezzi di sostentamento per l'interessato o la famiglia.
I divieti hanno finalita' di contrasto all'attivita' economica illecita e al reinvestimento di proventi criminosi; sono temporanei, motivati da legittimo interesse pubblico e suscettibili di esclusione da parte del giudice nei casi di grave pregiudizio economico.
Costituzione italiana - art. 117
La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa all'art. 117 Cost. per inconferenza dei parametri sovranazionali prospettati rispetto alle norme impugnate; in ogni caso non ha ravvisato violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo nell'interpretazione dell'art. 70 e dell'art. 67.
Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU - art. 2
La Corte ha ritenuto inammissibile la questione riferita a questa norma, ritenendo che l'art. 67 non configuri una limitazione della liberta' di movimento incompatibile con il dettato convenzionale nel caso de quo.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - artt. 15, 16 e art. 52 n.1
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa alla liberta' di impresa: la libertà d'impresa puo' subire limitazioni per motivi di interesse generale (es. sicurezza pubblica) purché basate su legge, proporzionate e ragionevoli; i divieti dell'art. 67 sono stati ritenuti compatibili con tali criteri e bilanciati, anche alla luce della possibilita' di esclusione prevista dal comma 5.
legge 31 maggio 1965, n. 575 - art. 10
Richiamata come antecedente normativo sui divieti antimafia: i divieti dell'art. 67 ricalcano quelli storicamente previsti dall'art. 10 della legge 575/1965 e sono giustificati dall'esigenza di impedire il reinvestimento di proventi illeciti nell'attivita' economica.
Massime di principio
- Il termine per proporre la riabilitazione ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 159/2011 decorre dalla cessazione della misura di prevenzione e non puo' essere considerato compiuto durante il periodo di detenzione o di esecuzione di misura alternativa.
- Per ottenere la riabilitazione e' necessario dimostrare prove effettive e costanti di buona condotta nel periodo successivo al ritorno alla piena liberta'; la condotta tenuta in carcere ha valore probatorio limitato e non sostituisce la prova del ravvedimento libero e stabile.
- Le limitazioni previste dall'art. 67 (divieti economici e amministrativi) sono giustificate da esigenze di interesse generale, proporzionate e temporanee; i profili costituzionali e sovranazionali relativi alla liberta' di impresa e al diritto al lavoro sono difficilmente percorribili se non si dimostra sproporzione o irragionevolezza della misura.
- In situazioni di concreto pericolo di perdita dei mezzi di sussistenza il giudice ha il potere di escludere l'applicazione delle decadenze e dei divieti previsti dall'art. 67 ai sensi del comma 5; dunque in casi di necessita' economica grave e documentata e' opportuno dedurne specifica istanza al giudice.
- Prassi consigliata per chi si trovi in situazione analoga: attendere il decorso del termine (tre o cinque anni) dalla cessazione della misura; accumulare e documentare elementi di reinserimento sociale e lavorativo (rapporti di lavoro, attestazioni di condotta, relazioni del personale penitenziario solo se rilevanti ma prediligendo fatti verificabili dopo la liberta'); valutare, quando necessario, istanze ex art. 67 comma 5 per evitare perdita dei mezzi di sussistenza.
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