Regolamento (UE) 2018/54
Regolamento (UE) 2018/54 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca del merlano nella zona VIII per le navi battenti bandiera belga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2017 del Belgio per il merlano nella zona VIII e dispone la chiusura della pesca di tale stock per le navi belghe. Dal 10 ottobre 2017 è vietato svolgere attività di pesca su quello stock, nonché conservare a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture effettuate dopo tale data. L’atto è adottato sulla base del regolamento sul controllo della politica comune della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca del merlano (Merlangius merlangus) nella zona VIII per le navi battenti bandiera belga, a seguito dell’esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o ivi immatricolate che pescano lo stock WHG/08 (merlano) nella zona VIII. Il regolamento opera in relazione al contingente di pesca assegnato per il 2017 al Belgio e decorre dalla data di chiusura indicata in allegato (10.10.2017). Non disciplina altri stock, altri Stati membri o altre zone, né incide su attività non connesse alla cattura, detenzione, trasbordo, trasferimento o sbarco del pescato di tale stock dopo la data di chiusura.
Divieto di pesca del merlano nella zona VIII per le navi battenti bandiera belga
Il regolamento, adottato dalla Commissione il 4 dicembre 2017, dà attuazione al sistema unionale di controllo della pesca previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e prende atto, sulla base delle informazioni ricevute, dell’esaurimento del contingente 2017 assegnato al Belgio per il merlano nella zona VIII. L’intervento mira a evitare ulteriori catture di uno stock per il quale il limite quantitativo annuale risulta già raggiunto.
Base normativa e presupposto della chiusura
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, che fissava le possibilità di pesca per il 2017, e rileva che le catture effettuate dalle navi dello Stato membro interessato hanno determinato l’esaurimento del contingente. Da tale presupposto discende la necessità di vietare le attività di pesca relative allo stock interessato.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’atto riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. L’oggetto del divieto è lo stock WHG/08, identificato come merlano (Merlangius merlangus), nella zona VIII. Il regolamento non estende il divieto ad altri stock, ad altri Stati membri o ad altre zone di pesca.
Effetti della chiusura del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente per il 2017 si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato, cioè il 10.10.2017. L’articolo 2 dispone che, da quella stessa data, sono vietate le attività di pesca dello stock e, in particolare, anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo la chiusura. Si tratta quindi di un divieto ampio, volto a impedire qualsiasi sfruttamento commerciale del contingente ormai esaurito.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2017
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 al Belgio per lo stock indicato in allegato si considera esaurito dalla data di chiusura fissata nell’allegato stesso, ossia il 10.10.2017.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dalla data di chiusura è vietato alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio pescare lo stock WHG/08 (merlano, Merlangius merlangus) nella zona VIII. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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