Cassazione Penale, Sentenza n. 02230/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava due profili principali: (1) la violazione dell'art. 407 c.p.p. e carenza di motivazione rispetto all'utilizzabilità delle chat conservate su Sky-ECC acquisite tramite OEI dall'autorità giudiziaria francese, con la censura che l'OEI sarebbe stato emesso oltre i termini massimi delle indagini e in un fascicolo rubricato contro ignoti nonostante la riconducibilità dei messaggi al ricorrente (pertanto acquisizione illegittima e atto volto ad eludere termini e archiviazione/riapertura delle indagini); (2) la violazione degli artt. 253 e 254 c.p.p. (e richiamo all'art. 254-bis e all'art. 15 Cost.), sostenendo che la messaggistica Sky-ECC rientri nella nozione di corrispondenza e richieda un atto motivato per la sua acquisizione, nonché che la p.g. fosse già in possesso dei contenuti prima dell'OEI (documento TIAP evocato) rendendo l'OEI meramente formale.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: la nuova iscrizione del 15/10/2024 si fondava su elementi investigativi nuovi (analisi delle chat e nota investigativa) che hanno ricostruito un ruolo apicale del ricorrente distinto dall'iscrizione originaria del 18/12/2019, sicché non sussiste identità di iscrizioni né tardività dell'atto. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per carenza dell'onere devolutivo: il documento TIAP su cui si fonda la doglianza non era stato specificamente richiamato e allegato nell'istanza di riesame in modo da provocare la necessaria istruttoria; inoltre la questione se la p.g. fosse già in possesso della messaggistica prima dell'OEI richiede accertamenti di fatto non valutabili in Cassazione. La Corte ha altresì richiamato i limiti del sindacato di legittimità (art. 606 c.p.p.) e la necessità di proporre opportunamente le eccezioni nei termini e nella sede previsti (art. 335-quater c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 74
Qualifica il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha considerato che l'ipotesi di diverso ruolo (es. dirigente/organizzatore vs. mero partecipe) può determinare iscrizioni autonome tra loro
d.P.R. n. 309/1990, art. 73
Norma sul traffico di stupefacenti; richiamata tra le contestazioni oggetto del procedimento
Codice penale, art. 416-bis (e art. 416-bis.1 evocato)
Rilevata l'aggravazione/contestazione associativa con riferimento a finalità e ruolo all'interno dell'associazione; la distinzione di ruoli può giustificare nuove iscrizioni
Codice di procedura penale, art. 407
Richiesta come parametro di violazione procedurale dalla difesa (motivazione e utilizzabilità di atti di indagine), ma la Corte ha ritenuto infondata la contestazione relativa alla motivazione sul punto
Codice di procedura penale, art. 253
Disciplina l'acquisizione della corrispondenza; la difesa ha invocato la sua applicazione alla messaggistica Sky-ECC, ma la Corte ha ritenuto la censura genericamente inammissibile per carenza di specificità devolutiva
Codice di procedura penale, art. 254
Regole sull'acquisizione di dati informatici e strumenti di comunicazione; la Corte ha richiamato la necessità di specifiche allegazioni quando si deduce l'acquisizione ante OEI
Codice di procedura penale, art. 254-bis
Richiamata dalla difesa in tema di modalità di acquisizione da parte della p.g.; la Corte ha rilevato che per sindacare tali profili è necessaria puntuale devoluzione in sede di riesame
Codice di procedura penale, art. 263
Riferimento alla procedura di acquisizione tramite OEI; la Corte ha valutato che l'OEI del 16/11/2023 è stato emesso a seguito di nuovi elementi anche se collegato a fascicolo iniziale
Codice di procedura penale, art. 335, comma 2
Principio per determinare il dies a quo delle indagini: quando non si tratta di mutamento della qualificazione né di diverse circostanze del medesimo fatto, le iscrizioni sono autonome; la Corte lo applica per escludere la tardività
Codice di procedura penale, art. 335-quater, comma 3
Richiama l'onere di tempestiva impugnazione/istanza di retrodatazione; la Corte ha osservato che la mancata proposizione preventiva impedisce di sollevare talune eccezioni in Cassazione
Codice di procedura penale, art. 309, comma 9
Richiamato in relazione alla specificità del giudizio di riesame sulle misure cautelari e agli oneri di devoluzione delle doglianze
Codice di procedura penale, art. 606
Limiti del sindacato della Corte di cassazione sui fatti e sulle prove: non sono sindacabili questioni di fatto non devolute in modo specifico al giudice del riesame
Costituzione, art. 15
Invocato dalla difesa in relazione alla tutela della corrispondenza; la Corte non ha ritenuto possibile valutare la presunta violazione senza adeguata devoluzione probatoria
Massime di principio
- Quando un nuovo atto di iscrizione si basa su elementi investigativi che definiscono profili di responsabilità diversi (es. ruolo apicale vs. mero partecipante), quello successivo può essere considerato autonomo e non 'tardivo' rispetto a iscrizioni anteriori sotto lo stesso numero.
- Le eccezioni relative alla utilizzabilità di prove complesse (es. acquisizioni da piattaforme criptate/estere) devono essere puntualmente dedotte e documentate già nel giudizio di merito o nel riesame, con indicazione specifica degli atti prodotti in modo da consentire l'istruttoria; diversamente rischiano l'inammissibilità in Cassazione per carenza dell'onere devolutivo.
- Se si contesta che la p.g. fosse già in possesso di materiale prima della formale acquisizione (es. prima di un OEI), è essenziale allegare e richiamare espressamente i documenti probatori (es. atti TIAP) nel provvedimento o nell'istanza di riesame: l'omessa specifica devoluzione preclude il sindacato in sede di legittimità.
- Questioni che richiedono accertamenti di fatto (chi aveva effettivamente la disponibilità della messaggistica e quando) non sono adeguate per la Corte di cassazione se la parte non ha provocato il necessario esame probatorio nei gradi precedenti; tali profili vanno trattati nel merito o con ricorsi/censure tempestivamente formulati.
- La qualificazione della messaggistica come 'corrispondenza' e le relative garanzie procedurali sono rilevanti, ma la loro efficacia dipende dalla tempestiva e specifica impugnazione e dalla concreta dimostrazione delle modalità di acquisizione; non basta un richiamo generico agli artt. 253/254 c.p.p.
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