Sentenza del 24/02/2016 n. 27 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Rideterminazione del valore di acquisto di partecipazione in società - Omesso pagamento delle rate dell'imposta sostitutiva successive alla prima - Sopravvenuta carenza di interesse - Non revocabilità dell'opzione - Legittimità dell'iscrizione a ruolo delle rate non pagate - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che, a seguito del fallimento della società partecipata, fosse venuto meno l'interesse economico alla rivalutazione della quota e che, pertanto, l'opzione potesse essere revocata, con conseguente insussistenza dell'obbligo di pagare le rate successive alla prima. La questione riguardava la possibilità di rinunciare unilateralmente alla rideterminazione del valore della partecipazione dopo il perfezionamento della procedura.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'opzione per la rideterminazione del valore di acquisto della partecipazione, una volta perfezionata mediante la perizia giurata e asseverata e il pagamento almeno della prima rata dell'imposta sostitutiva, diventa irrevocabile. Il successivo fallimento della società e la conseguente perdita di convenienza dell'operazione non consentono al contribuente di sottrarsi al pagamento delle rate residue. È stata quindi ritenuta legittima l'iscrizione a ruolo delle rate dell'imposta sostitutiva non versate.
Norme richiamate
Disciplina fiscale della rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni societarie
La procedura consente di sostituire il costo o valore di acquisto della partecipazione con il valore risultante da una perizia giurata, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. Una volta perfezionata, l'opzione produce effetti vincolanti per il contribuente.
Norme sull'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni
Il pagamento della prima rata, unitamente agli altri adempimenti richiesti, perfeziona l'opzione; le rate successive restano dovute anche se il contribuente perde successivamente interesse o convenienza economica nell'operazione.
Massime di principio
- Un'opzione fiscale perfezionata con gli adempimenti previsti e il pagamento della prima rata non può essere revocata unilateralmente per il solo sopravvenire di circostanze economicamente sfavorevoli.
- La perdita di valore della partecipazione, il fallimento della società partecipata o il venir meno del vantaggio fiscale atteso non eliminano automaticamente l'obbligo di pagare le rate residue dell'imposta sostitutiva.
- Prima di aderire a una procedura di rivalutazione rateizzata occorre valutare anche il rischio di eventi successivi, perché il perfezionamento dell'opzione può rendere irrevocabile l'impegno fiscale.
- In situazioni analoghe, l'iscrizione a ruolo delle rate non pagate è normalmente legittima se risultano completati gli adempimenti necessari al perfezionamento dell'opzione e non vi è una specifica norma che consenta la revoca.
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