Ordinanza n. 10481/2026 - Roma, Sezione 4
per l’accertamento dell’inadempimento da parte delle amministrazioni resistenti all’obbligo di attivazione della previdenza complementare di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e per il risarcimento del danno subito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia e mancata attivazione del sistema di previdenza complementare previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'inadempimento delle amministrazioni all'obbligo di attivazione della previdenza complementare e il risarcimento dei danni conseguenti. Nelle memorie e nei documenti depositati in vista dell'udienza hanno introdotto nuovi elementi e argomenti, richiamando la decisione del 10 settembre 2025, pubblicata il 4 marzo 2026, del Comitato europeo dei diritti sociali, secondo cui il protratto blocco dell'attivazione della previdenza complementare per i comparti difesa e sicurezza violerebbe l'art. 12, par. 3, della Carta sociale europea e integrerebbe una discriminazione. Hanno inoltre dedotto la specificità del quadro normativo del comparto militare applicabile ratione temporis, caratterizzato, fino alla riforma del 2023, dal divieto di costituire associazioni sindacali e dalla conseguente devoluzione della rappresentanza degli interessi al Consiglio Centrale di Rappresentanza, organo interno all'amministrazione. Tali elementi sono stati prospettati per sostenere che l'inerzia e lo stallo negoziale nelle trattative per l'attivazione della previdenza complementare sarebbero imputabili esclusivamente alle amministrazioni.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né le questioni di rito né quelle di merito. Ha rilevato che i nuovi argomenti e documenti incidono direttamente sui presupposti della responsabilità risarcitoria, in particolare sulla condotta, sulla colpa e sull'imputabilità dello stallo negoziale. Per garantire il pieno contraddittorio e una completa istruttoria, ha ordinato alle amministrazioni resistenti di depositare una relazione informativa sui profili indicati entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 27 gennaio 2027, con riserva di ogni decisione in rito e nel merito.
Norme richiamate
legge 8 agosto 1995, n. 335
La controversia riguarda l'obbligo di attivazione del sistema di previdenza complementare previsto dalla legge, ma l'ordinanza non ne definisce ancora portata, violazione o conseguenze risarcitorie.
art. 12, par. 3, Carta sociale europea
La decisione del Comitato europeo dei diritti sociali richiamata dai ricorrenti è indicata come fonte della conclusione secondo cui il protratto blocco dell'attivazione della previdenza complementare per i comparti difesa e sicurezza violerebbe i diritti sociali garantiti dalla Carta.
Massime di principio
- Quando, prima della decisione, una parte introduce nuovi elementi e argomenti idonei a incidere sui presupposti costitutivi della responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione, il giudice può differire la trattazione per consentire alle amministrazioni resistenti di esaminare e replicare sui nuovi profili, assicurando il pieno contraddittorio.
- In una controversia risarcitoria relativa alla mancata attivazione di un sistema di previdenza complementare, condotta amministrativa, colpa e imputabilità dello stallo negoziale costituiscono profili rilevanti ai fini della decisione e possono giustificare specifici incombenti istruttori prima della pronuncia sul merito.
- L'ordine giudiziale di depositare una relazione informativa sui fatti rilevanti è funzionale alla completezza del quadro istruttorio quando gli elementi introdotti in giudizio richiedono chiarimenti dell'amministrazione, senza anticipare la valutazione sulla fondatezza della domanda.
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