Cassazione Penale, Sentenza n. 02306/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione di violazione della legge processuale per non aver disposto il rinvio dell'udienza camerale fissata il 4/03/2025 al fine di consentire la partecipazione del detenuto (non tradotto perché ristretto per altra causa). Il difensore aveva chiesto il differimento per permettere a Grenzi di presenziare; il ricorrente deduce nullità assoluta per violazione del diritto di difesa, sostenendo che la mancata traduzione e audizione del condannato abbia compromesso la regolarità dell'incidente di esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'art. 666, comma 4, c.p.p. non imponga la partecipazione necessaria dell'interessato ma solo la possibilità di essere sentito personalmente qualora lo richieda. La giurisprudenza consolidata individua la nullità solo quando il detenuto abbia previamente e espressamente chiesto di essere sentito; nel caso concreto il difensore aveva chiesto il rinvio per consentire la mera presenza del condannato, richiesta ritenuta non equivalente alla domanda di essere sentito personalmente. Di conseguenza la decisione del Tribunale di Sorveglianza è conforme alla norma e al diritto; il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 678 cod. proc. pen.
Attribuisce al Tribunale di sorveglianza il procedimento nelle materie di sua competenza, rinviando, se non diversamente previsto, alle norme dell'art. 666 c.p.p.; conferma la possibilità di procedere su istanza del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Non contempla la partecipazione necessaria dell'interessato all'udienza camerale, ma solo la possibilità di essere sentito personalmente se lo richiede; prevede alternativamente la traduzione o, ove consentito, il collegamento a distanza; disciplina inoltre la modalità di audizione se il condannato è detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice.
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- La mancata traduzione o audizione del detenuto all'udienza camerale determina nullità solo se il detenuto ha preventivamente e espressamente richiesto di essere sentito personalmente; una richiesta del difensore di rinvio per permettere la mera presenza non è equivalente.
- Per evitare rischi processuali, il difensore deve espressamente chiedere in udienza (o per iscritto e tempestivamente) che il condannato sia sentito personalmente o chiedere formalmente la traduzione o il collegamento a distanza.
- Il Tribunale di sorveglianza può ritenere l'audizione del condannato superflua se il contenuto dell'istanza non richiede integrazione probatoria; tale valutazione rende legittimo il mancato differimento.
- Se il condannato è detenuto fuori dalla circoscrizione e non consente il collegamento a distanza, egli deve essere sentito prima dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice disponga la traduzione.
- In sede di impugnazione in Cassazione l'assunto relativo alla violazione del diritto di difesa per mancata audizione sarà accolto solo se risulta chiaro e documentato che il detenuto aveva richiesto espressamente di essere sentito; altrimenti il ricorso rischia il rigetto e la condanna alle spese.
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