Sentenza del 29/10/2015 n. 4546 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria riteneva che una serie di vendite di quote indivise di un complesso immobiliare, realizzate tra le società in più passaggi, costituisse in realtà una negoziazione complessa finalizzata alla cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda. Di conseguenza pretendeva l'applicazione proporzionale delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, anziché quella fissa collegata alle cessioni immobiliari soggette a IVA, e contestava inoltre il credito IVA richiesto a rimborso dalla società N.H.P. La Corte di Cassazione aveva annullato le precedenti decisioni d'appello per motivazione insufficiente, imponendo al giudice del rinvio di esaminare la causa reale delle operazioni, il collegamento negoziale e l'eventuale intento elusivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, in sede di rinvio, ha riunito i ricorsi e respinto tutti gli appelli dell'Agenzia delle Entrate, confermando le sentenze di primo grado che avevano annullato gli avvisi di liquidazione, l'avviso di accertamento e l'avviso di rettifica IVA. Il Collegio ha ritenuto che fossero state trasferite soltanto quote immobiliari e non un complesso organizzato di beni idoneo alla prosecuzione dell'attività d'impresa: non erano stati ceduti i beni mobili strumentali, i rapporti contrattuali o gli altri elementi aziendali, e la venditrice aveva continuato l'attività dopo la prima vendita. L'Amministrazione non ha inoltre dimostrato né l'inesistenza di una concreta esigenza finanziaria né l'intento elusivo. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
La cessione d'azienda richiede il trasferimento di un complesso organizzato di beni, non della mera proprietà di un singolo immobile o di una quota indivisa, quando manchino gli altri elementi funzionali all'esercizio dell'impresa.
Disciplina dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale
La cessione d'azienda è soggetta a tassazione proporzionale, mentre la cessione di immobili soggetta a IVA può beneficiare dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. La qualificazione dipende dalla reale natura dell'operazione.
Principio della causa reale e del collegamento negoziale
Per determinare il regime fiscale il giudice può valutare unitariamente contratti collegati e atti successivi, verificando la causa reale e l'effettiva regolamentazione degli interessi, senza però presumere automaticamente l'elusione dalla mera pluralità dei passaggi.
Risoluzione ministeriale n. 660026 del 4 dicembre 1990
La risoluzione, relativa alla qualificazione di un'azienda anche in assenza di attività produttiva attuale, non ha forza normativa autonoma e non può da sola giustificare l'assoggettamento a tassazione come cessione d'azienda di beni venduti separatamente.
Massime di principio
- La vendita di un immobile utilizzato nell'attività d'impresa non equivale automaticamente alla cessione di un'azienda: occorre verificare se siano trasferiti anche beni organizzati, rapporti, diritti e altri elementi funzionali alla prosecuzione dell'attività.
- Il collegamento temporale o soggettivo tra più contratti può giustificare una valutazione unitaria, ma l'Amministrazione deve dimostrare concretamente che le operazioni perseguano una causa reale diversa da quella dichiarata e abbiano natura elusiva.
- La potenziale idoneità dei beni a consentire la prosecuzione dell'impresa può essere sufficiente, anche senza attività attuale, ma deve riguardare un complesso organizzato e non un bene isolato privo degli elementi aziendali complementari.
- La motivazione dell'avviso deve indicare gli atti collegati e spiegare le ragioni della riqualificazione; tuttavia, la fondatezza sostanziale della pretesa deve essere provata nel merito dall'Amministrazione.
- Quando il venditore conserva i beni strumentali, mantiene i rapporti aziendali e prosegue l'attività, questi elementi depongono contro la qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda.
- In presenza di una concreta esigenza finanziaria, la vendita di un bene con successiva utilizzazione a diverso titolo può essere considerata una normale operazione di finanziamento e non un artificio elusivo, salvo prova contraria.
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