Sentenza del 29/10/2015 n. 4657 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Cessione azienda - Debiti fiscali cedente - Responsabilità cessionario - Previa escussione cedente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa nei confronti del cessionario è stata ritenuta illegittima perché l'Ufficio non aveva previamente tentato l'escussione del cedente. L'Amministrazione potrà rivalersi sul cessionario soltanto qualora il cedente risulti incapiente, per la parte di debito non recuperata e comunque nei limiti del valore del ramo d'azienda ceduto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della pretesa fiscale avanzata direttamente nei suoi confronti per debiti tributari del cedente, sostenendo che il cessionario non potesse essere chiamato a rispondere prima che l'Amministrazione avesse tentato di riscuotere il credito nei confronti del cedente. La responsabilità del cessionario è infatti solidale e sussidiaria, entro il limite del valore dell'azienda o del ramo d'azienda trasferito.
Massime di principio
- In caso di cessione d'azienda, il cessionario può essere responsabile per i debiti fiscali del cedente solo secondo i limiti e le condizioni previsti dalla legge.
- La responsabilità del cessionario ha carattere sussidiario: l'Amministrazione deve prima tentare il recupero nei confronti del cedente e può agire contro il cessionario solo in caso di incapienza.
- L'eventuale responsabilità del cessionario è limitata alla differenza non recuperata dal cedente e, in ogni caso, al valore dell'azienda o del ramo d'azienda trasferito.
- Una richiesta rivolta direttamente al cessionario senza la previa escussione del cedente può essere contestata per illegittimità, salvo che l'Amministrazione dimostri l'incapienza del cedente o l'infruttuosità delle azioni di recupero.
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