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Sentenza

Sentenza del 29/10/2015 n. 1899 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Determinazione dell'imposta - Mancanza di inerenza nel costo per la sponsorizzazione di una associazione sportiva dilettantistica - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES, delle somme corrisposte a un'associazione sportiva dilettantistica. L'Amministrazione finanziaria sosteneva che il costo non fosse inerente all'attività d'impresa e quindi non potesse essere dedotto. Il ricorrente invocava invece l'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, secondo cui, entro il limite annuo di 200.000 euro e al ricorrere dei requisiti previsti, tali erogazioni costituiscono spese di pubblicità.

La decisione

La contestazione relativa alla mancanza di inerenza non è stata ritenuta fondata. Il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta circa la natura pubblicitaria e l'inerenza delle somme corrisposte alle associazioni sportive dilettantistiche, quando l'erogazione sia collegata a una specifica attività di promozione dell'immagine o dei prodotti dell'impresa. Pertanto, il costo è integralmente deducibile dal reddito d'impresa entro il limite annuo di 200.000 euro, fermo il rispetto dei requisiti normativi.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità.

    La disposizione introduce una presunzione assoluta sulla natura pubblicitaria e sull'inerenza delle somme erogate, purché il beneficiario rientri tra i soggetti indicati dalla norma, sia svolta una specifica attività promozionale e il limite annuo di 200.000 euro non venga superato.

  • Art. 74, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La norma è richiamata quale riferimento per la qualificazione delle erogazioni come spese di pubblicità.

Massime di principio

  • Le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche possono beneficiare di una presunzione legale di inerenza e di natura pubblicitaria, senza necessità di una valutazione ordinaria dell'utilità economica del costo.
  • La presunzione opera solo se il beneficiario possiede i requisiti previsti dalla legge e svolge una concreta attività promozionale dell'immagine o dei prodotti dello sponsor.
  • Il beneficio fiscale è soggetto al limite annuo complessivo di 200.000 euro; le somme eccedenti o prive dei requisiti normativi devono essere valutate secondo le regole ordinarie sulla deducibilità e sull'inerenza.
  • È prudente conservare contratto di sponsorizzazione, fatture, prove dei pagamenti e documentazione delle attività pubblicitarie effettivamente svolte.
  • La presunzione riguarda la qualificazione fiscale del costo, ma non impedisce all'Amministrazione finanziaria di contestare l'inesistenza dell'operazione, la simulazione del contratto o l'assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma.

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