Sentenza del 29/10/2015 n. 4660 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - PERTINENZA - Autonoma tassabilità - Area scoperta adiacente a palazzina residenziale - Destinazione a servizio od ornamento - Manifestazione di volontà del proprietario - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di escludere l’autonoma tassabilità dell’area non è stata accolta. È stato affermato che la sola vicinanza dell’area all’edificio non è sufficiente a configurare una pertinenza: occorrono una destinazione durevole a servizio o ornamento dell’immobile e una concreta manifestazione di volontà del proprietario. In mancanza di tali elementi, l’area conserva la propria autonoma rilevanza ai fini ICI.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’area scoperta adiacente all’edificio residenziale fosse una pertinenza dell’abitazione e, pertanto, non fosse autonomamente tassabile ai fini ICI. La questione riguardava l’esistenza di una durevole destinazione dell’area a servizio o ornamento dell’unità abitativa e la presenza di una manifestazione di volontà del proprietario idonea a qualificare l’area come pertinenziale e quindi non fabbricabile.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. 504/1992
Esclusione dall’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali
L’esclusione opera solo quando l’area possa essere qualificata effettivamente come pertinenza dell’immobile, sulla base di una durevole destinazione a servizio o ornamento e di una manifestazione di volontà del proprietario. La mera adiacenza o prossimità fisica non è sufficiente.
Massime di principio
- Un’area scoperta adiacente a un’abitazione non è automaticamente una pertinenza: la vicinanza materiale deve essere accompagnata da una funzione stabile e concreta di servizio o ornamento dell’immobile principale.
- Per escludere l’autonoma tassazione dell’area occorre dimostrare sia il vincolo pertinenziale sia la volontà del proprietario di destinare durevolmente l’area all’abitazione.
- In assenza di elementi oggettivi e documentali che provino la destinazione pertinenziale, l’area può essere considerata autonomamente imponibile, anche se utilizzata di fatto insieme all’edificio.
- La qualificazione catastale, urbanistica o dichiarativa dell’area e le sue modalità concrete di utilizzo possono costituire elementi rilevanti per dimostrare o escludere la pertinenzialità.
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