Sentenza del 17/09/2019 n. 23070 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa all'ICI degli anni 2002 e 2003, contestando principalmente la validità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici. In particolare, ha dedotto l'illeggibilità della firma del consegnatario, la mancata indicazione delle sue generalità e qualità, l'assenza della relata di notifica e la violazione delle norme sulle notificazioni a mezzo posta. Ha inoltre sostenuto che la questione della mancata notificazione degli avvisi fosse stata tempestivamente sollevata nei precedenti gradi di giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'avviso di ricevimento della notificazione postale fa fede fino a querela di falso della consegna effettuata presso l'indirizzo del destinatario, anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità del consegnatario, purché il giudice di merito abbia accertato che la consegna sia avvenuta presso la sede sociale e nelle mani del legale rappresentante. Non era necessaria una relata di notifica separata, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento, né era necessaria una seconda raccomandata informativa. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili poiché la sentenza impugnata era fondata su autonome ragioni decisorie e la ricorrente non aveva efficacemente censurato tutte le rationes decidendi. La società è stata condannata al pagamento di 5.000 euro per spese processuali, oltre spese forfettarie e accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 360 c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge, i vizi processuali e l'omesso esame di fatti decisivi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai limiti delle eccezioni e delle domande proponibili nel giudizio tributario d'appello; il motivo è stato ritenuto inammissibile per la presenza di un'autonoma ratio decidendi non validamente censurata.
Artt. 145 e 148 c.p.c.
Riguardano le modalità di notificazione alle persone giuridiche e gli elementi della relata di notificazione. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto sufficiente l'avviso di ricevimento della notificazione postale eseguita direttamente dall'ente impositore.
Legge n. 890 del 1982, art. 3
Disciplina la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale. La Corte ha escluso la necessità di una relata autonoma quando la notificazione sia eseguita direttamente a mezzo posta dall'ente impositore.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Prevede il versamento dell'ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato, dichiarato inammissibile o improcedibile.
Art. 378 c.p.c.
Consente il deposito di memorie illustrative in vista dell'udienza di discussione in cassazione.
Massime di principio
- Nelle notificazioni a mezzo posta, l'avviso di ricevimento può provare validamente la consegna dell'atto anche se la firma del destinatario o del consegnatario è illeggibile e le generalità non sono indicate, purché la consegna sia avvenuta presso l'indirizzo corretto e il giudice accerti che il destinatario fosse legittimato a ricevere l'atto.
- Se si intende contestare la veridicità dell'attestazione contenuta nell'avviso di ricevimento, non è sufficiente una generica contestazione: occorre proporre querela di falso e fornire prova contraria.
- Quando l'ente impositore effettua direttamente la notificazione tramite il servizio postale, l'avviso di ricevimento può essere sufficiente e non è necessariamente richiesta una distinta relata di notifica.
- La seconda raccomandata informativa non è necessaria quando l'atto viene consegnato direttamente al legale rappresentante della società.
- Se una sentenza si fonda su più ragioni autonome, il ricorrente deve impugnarle tutte in modo specifico e fondato; se anche una sola ratio rimane valida, gli altri motivi possono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
- Nel contestare una cartella per mancata notificazione degli atti presupposti, è essenziale formulare tempestivamente e con precisione l'eccezione, indicando quale atto non sarebbe stato notificato e contestando puntualmente la documentazione prodotta dall'amministrazione.
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