Cassazione Penale, Sentenza n. 02231/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Taranto: il Procuratore generale deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione perché il Tribunale aveva ritenuto l'unico elemento probatorio utile (il riconoscimento de visu effettuato dai militari operanti che avevano visto l'imputato transitare senza casco e darsi alla fuga) un semplice indizio insufficiente a fondare la condanna, mentre tale identificazione avrebbe dovuto essere valutata come prova (di natura dichiarativa/prova atipica) attinente all'attendibilità del dichiarante agente
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto che il riconoscimento diretto operato da agenti di polizia giudiziaria costituisca prova atipica la cui efficacia è rimessa all'attendibilità del dichiarante, e che il Tribunale abbia motivato in maniera illogica escludendo aprioristicamente la valenza probatoria di tale identificazione. In conseguenza: annulla senza rinvio la decisione limitatamente alla contravvenzione prevista dall'art. 116 c.d.s. perché il reato si è estinto per prescrizione; annulla invece la sentenza limitatamente al reato previsto dall'art. 337 c.p. e dispone il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto in diversa persona fisica
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Reato oggetto del capo per il quale la Cassazione ha ritenuto erronea la valutazione probatoria del Tribunale e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio
art. 116 d.lgs. n. 285/1992 (art. 116 c.d.s.)
Contravvenzione contestata al ricorrente; la Corte ha constatato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato la sentenza senza rinvio
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata come fondamento delle censure per vizio di motivazione e violazione di legge dedotte dal Procuratore generale
art. 593, comma 2, cod. proc. pen. e legge n. 114/2024 (art. 2, comma 1, lett. p)
La modifica normativa ha inciso sul regime impugnatorio: la Corte conferma che il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro sentenze di proscioglimento pronunciate dopo il 25/08/2024 per i reati indicati, deducendo i motivi di cui all'art. 606
art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Elenco di reati richiamato nella novellazione che delimita il campo di operatività del nuovo regime impugnatorio per il pubblico ministero
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire che il procedimento si è svolto con trattazione scritta
art. 55, 189, 348 e 349 cod. proc. pen.
Norme evocate nel ricorso per contestare la valutazione e l'applicazione del Tribunale in tema di riconoscimento/identificazione e prova
art. 159, comma 2, n. 1, cod. pen. (sospensione "Orlando")
La sospensione dei termini prescrizionali prevista non opera senza sentenza di condanna; pertanto non ha impedito l'estinzione per prescrizione della contravvenzione nel caso di specie
Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025 (Rv. 287528-01) e Sez. U., n. 27614 del 29/03/2007
Giurisprudenza richiamata per il principio "tempus regit actum" e per la determinazione del regime impugnatorio applicabile in base alla data di pronuncia della sentenza
Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025 (Rv. 288029-01)
Richiamata per confermare che il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso sentenze di proscioglimento pronunciate dopo la novellazione normativa
Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019 (Rv. 277635-01)
Giurisprudenza che attribuisce al riconoscimento informale su fotografia la natura di prova atipica, la cui affidabilità deriva dalla credibilità del dichiarante
Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023 (Rv. 285160-01)
Precedente giurisprudenziale che riconosce la prova atipica al riconoscimento effettuato da operatore di polizia giudiziaria mediante visione di immagini di videosorveglianza
Sez. U. n. 20989 del 12/12/2024 (Polichetti, Rv. 288175-02)
Richiamata in relazione alla decorrenza del termine prescrizionale e al dies a quo per il calcolo della prescrizione
Massime di principio
- Il riconoscimento diretto dell'imputato effettuato da un agente/ufficiale di polizia giudiziaria costituisce una prova atipica (dichiarativa) la cui efficacia probatoria dipende dall'attendibilità del dichiarante e non può essere esclusa a priori come mero indizio
- Analoga valenza probatoria atipica è riconosciuta al riconoscimento effettuato su fotografie o immagini video: in tutti i casi la credibilità dell'operatore che dichiara l'identificazione è centrale
- Dopo la modifica normativa (legge n. 114/2024), per le sentenze di proscioglimento pronunciate successivamente al 25/08/2024 il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione deducendo i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.; si applica il principio "tempus regit actum"
- La prescrizione estingue il reato e può determinare l'annullamento della sentenza senza rinvio; la sospensione dei termini prescrizionali (es. "sospensione Orlando") non opera senza una sentenza di condanna
- Se la motivazione di assoluzione è manifestamente illogica rispetto alla valutazione di un elemento probatorio ritenuto decisivo (es. identificazione de visu), la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo giudizio, disponendo che il processo prosegua davanti a diverso giudice per garantire imparzialità
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