Sentenza del 01/02/2019 n. 3097 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
V. S.p.A. ha impugnato il diniego di rimborso del credito IVA cedutole dalla curatela fallimentare. Il credito derivava da un'operazione immobiliare formalmente effettuata dalla società poi fallita, ma ritenuta dall'Amministrazione e dai giudici di merito priva di effettiva causa economica e simulata, anche perché il prezzo non era stato pagato. La ricorrente sosteneva, tra l'altro, che la precedente sentenza del Tribunale di Novara avesse dichiarato soltanto l'inefficacia o revocabilità della compravendita nei confronti dei creditori, che la simulazione non le fosse opponibile quale terza acquirente del credito e che il diniego di rimborso fosse privo di adeguata motivazione. Ha inoltre denunciato omessa pronuncia sulla nullità del provvedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso sotto tutti i profili. Il primo motivo riproponeva una censura già dichiarata inammissibile dalla CTR senza impugnare adeguatamente tale statuizione. Il secondo non contestava specificamente l'accertamento incidentale della simulazione e l'esclusione della buona fede della cessionaria, divenuti quindi coperti da giudicato interno; le relative questioni sull'opponibilità della simulazione presupponevano proprio la qualità di terza di buona fede, già esclusa. Il terzo motivo era inammissibile perché la CTR aveva comunque esaminato e respinto la censura sulla motivazione del diniego. V. S.p.A. è stata condannata al pagamento di 7.300 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 2901 c.c.
Richiamato in relazione all'azione revocatoria e agli effetti dell'inefficacia dell'atto nei confronti dei creditori.
Legge fallimentare, artt. 67 e 106
Richiamati con riferimento agli effetti delle azioni fallimentari e alla cessione dei crediti da parte della curatela.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30
Disciplina il rimborso dell'IVA; il rimborso è stato negato perché il credito IVA è stato ritenuto inesistente o comunque non spettante, in quanto collegato a un'operazione simulata.
Art. 1415, comma 1, c.c.
Riguarda l'opponibilità della simulazione ai terzi. Nel caso concreto la questione non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione perché la ricorrente non poteva più fondarsi sulla qualità di terza di buona fede, già esclusa con accertamento coperto da giudicato interno.
Art. 1147, comma 3, c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la propria buona fede, ma la CTR aveva accertato in fatto che essa non poteva ignorare la precedente sentenza relativa al mancato pagamento del prezzo.
Art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova della trascrizione della domanda giudiziale e dell'opponibilità della simulazione; la censura è rimasta inammissibile per la formazione del giudicato interno.
Art. 112 c.p.c.
Riguarda il divieto di omessa pronuncia. La Corte ha rilevato che la CTR aveva comunque pronunciato sulla dedotta carenza di motivazione del diniego.
Art. 161 c.p.c., comma 1
I vizi della sentenza di primo grado che non comportano rimessione della causa al primo giudice si convertono in motivi di impugnazione; occorre quindi censurare la decisione del giudice d'appello che ha esaminato la questione.
Art. 366 c.p.c.
Impone il principio di specificità del ricorso per cassazione. Il ricorrente deve riportare gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare la fondatezza della censura.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di ricorso integralmente respinto o dichiarato inammissibile, il versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In una controversia sul rimborso IVA, l'Amministrazione e il giudice tributario possono verificare incidentalmente l'effettiva esistenza dell'operazione economica e del credito, anche quando la simulazione non sia stata previamente accertata con una sentenza civile definitiva.
- Il cessionario di un credito IVA non acquista una posizione più forte di quella del cedente: se il credito è inesistente o non spettante, la cessione non rende dovuto il rimborso.
- Chi acquista un credito deve verificare con particolare diligenza i precedenti giudiziari e gli elementi che incidono sull'esistenza del credito; la conoscenza di una sentenza che evidenzi il mancato pagamento del prezzo può escludere la buona fede.
- In cassazione non è sufficiente riproporre le argomentazioni già respinte in appello: bisogna contestare specificamente la ratio della decisione impugnata e rispettare il principio di autosufficienza e specificità.
- Le statuizioni della sentenza d'appello non specificamente impugnate possono formare giudicato interno e rendere inammissibili le successive questioni giuridiche che presuppongono una ricostruzione dei fatti ormai definitivamente esclusa.
- La censura di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia esaminato la questione e l'abbia respinta, anche con una motivazione sintetica; in cassazione occorre contestare quella specifica motivazione.
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