Cassazione Civile, Sentenza n. 5861/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano avvisi di accertamento ICI per gli anni 2006-2007 emessi da Società Risorse S.p.A. per conto del Comune di Prato in relazione a revisione del classamento catastale e maggior rendita. Contestano: duplicazione del procedimento (sostengono che i primi avvisi erano stati annullati in autotutela ma non notificati loro), carenza di motivazione e mancato sopralluogo per la revisione del classamento, mancanza di preventiva notifica del nuovo classamento/rendita e nullità per mancata chiamata in giudizio dell'Agenzia del Territorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per carenza di specificazione delle norme violate. Quanto ai profili di merito, ha confermato che, se il classamento è stato attribuito entro il 31/12/1999, il Comune poteva legittimamente calcolare l'ICI sulla nuova rendita anche in mancanza di preventiva notifica della rendita stessa; la notifica dell'avviso impositivo (2/1/2012) valeva anche come notifica della rendita ai sensi dell'art. 74 L. n. 342/2000, comma 3, e i contribuenti non hanno proposto impugnazione autonoma contro l'Agenzia entro i termini, con conseguente decadenza. Ha inoltre affermato che per una mera variazione di classamento non è sempre richiesta una motivazione analitica o un sopralluogo se l'atto di liquidazione riporta classe, consistenza e rendita, e che l'Agenzia non è litisconsorte necessario nel giudizio contro l'ente locale. Quindi tutte le censure sono state respinte e il ricorso integrale è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione; la Corte ha rilevato l'inammissibilità del primo motivo per mancata indicazione della norma violata e per mescolanza di censure riconducibili ai diversi numeri dell'art. 360.
art. 366 c.p.c.
Riferimento all'onere di specificità del ricorso per cassazione (obbligo di indicare norme e confrontarle con le affermazioni della sentenza impugnata) che giustifica l'inammissibilità del primo motivo.
art. 74 L. n. 342/2000, comma 1
"a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita"
La Corte distingue efficacia (che decorre dalla notificazione dall'1.1.2000) e applicabilità temporale della rendita: per rendite attribuite entro il 31.12.1999 il Comune può comunque richiedere l'ICI con effetto dalla data della variazione materiale anche se la notificazione formale al contribuente è avvenuta dopo.
art. 74 L. n. 342/2000, comma 3
La notifica dell'atto impositivo fondato su atti adottati entro il 31.12.1999 vale come notifica della rendita stessa; ciò implica che l'avviso impositivo notifica anche la determinazione catastale recepita e apre il termine per impugnare la rendita davanti all'Agenzia del Territorio.
art. 21 septies L. n. 241/1990 e art. 3 L. n. 241/1990
Richiamate dai ricorrenti con riguardo a motivazione e trasparenza degli atti amministrativi; la Corte ha però ritenuto che, per semplici variazioni di classamento, l'atto di liquidazione che indica classe, consistenza e rendita sia sufficiente a consentire l'impugnazione.
art. 7 L. n. 212/2000
Citando principi del procedimento tributario e obblighi informativi; la Corte ha tuttavia ritenuto che non sempre sussiste un obbligo motivazionale analitico per l'atto impositivo che recepisce un semplice variazione catastale.
art. 1 commi 334 e 335 L. n. 311/2004
Riferimento normativo richiamato dai ricorrenti in tema di procedure catastali e tributarie; la Corte non ha ritenuto che tali disposizioni invalidassero gli avvisi impugnati nella fattispecie.
art. 21 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato per il termine decadenziale di 60 giorni entro cui proporre l'impugnazione; la Corte ha ricordato che i contribuenti dovevano impugnare l'atto attributivo della rendita nei 60 giorni dalla notifica dell'avviso impositivo che valeva anche come notifica della rendita, pena la decadenza.
Massime di principio
- Se una rendita catastale è stata attribuita entro il 31/12/1999, l'ente locale può legittimamente applicarla per il calcolo dell'ICI anche se la notifica formale della rendita al contribuente è intervenuta successivamente; la notificazione dell'atto impositivo può valere come notificazione della rendita (art. 74 L. 342/2000).
- La notifica dell'avviso impositivo che recepisce un diverso classamento apre il termine per impugnare anche la rendita nei confronti dell'Agenzia del Territorio: il contribuente deve proporre autonoma impugnazione entro il termine decadenziale (60 giorni), altrimenti perde tale possibilità.
- Per una semplice variazione di classamento non è sempre necessaria una motivazione analitica o un sopralluogo documentato nell'atto impositivo: è spesso sufficiente che l'atto riporti classe, consistenza e rendita per consentire al contribuente di individuare l'errore e impugnare.
- La mancata chiamata in giudizio dell'Agenzia del Territorio non comporta automaticamente la nullità del procedimento contro l'ente locale: l'impugnazione dell'atto impositivo è distinta e autonoma rispetto a quella dell'atto attribuivo/modificativo della rendita.
- In sede di cassazione la specificità delle censure è essenziale: il ricorrente deve indicare le norme ritenute violate e argomentare il contrasto con la decisione impugnata; la carenza di tale specificazione rende i motivi inammissibili.
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