Cassazione Civile, Ordinanza n. 22785/2026 del 06/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un comproprietario di un'area sita nel territorio comunale ha agito contro l'ente locale deducendo che, a seguito di un decreto sindacale di occupazione d'urgenza per l'allargamento della strada e la posa di rete idrica e fognaria, il Comune aveva preso possesso di una porzione del fondo senza poi completare l'iter espropriativo. L'attore ha chiesto l'accertamento dell'occupazione sine titulo, il rilascio dell'area, la rimozione o l'arretramento della condotta fognaria e il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha disposto l'esecuzione di alcuni lavori e ha rigettato la domanda di risarcimento per equivalente. In appello, la Corte territoriale ha confermato il rigetto del risarcimento per equivalente e ha ritenuto che un precedente giudicato formato su azione promossa da altri comproprietari sull'intera area precludesse, in concreto, la nuova domanda del comproprietario non parte di quel giudizio. Con il ricorso per cassazione il proprietario ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle domande e sul thema decidendum, sostenendo che il danno per inutilizzabilità del garage era già compreso nella domanda originaria o comunque integrava un danno incrementale; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 832 ss. e 2043 c.c., contestando che il giudicato formatosi tra Comune e altri comproprietari gli fosse opponibile, pur agendo egli nei limiti della propria quota; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della disponibilità delle prove, sostenendo di non avere chiesto il risarcimento per equivalente e che la Corte d'appello avesse attribuito rilievo a un giudicato non adeguatamente provato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato, nei limiti dell'accoglimento, la sentenza definitiva della Corte d'appello di Napoli e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di tardività della nuova voce di danno relativa all'inutilizzabilità del garage, perché non qualificabile né come danno incrementale né come danno sopravvenuto. Ha invece censurato la decisione di merito nella parte in cui ha ritenuto che il giudicato intervenuto in un precedente giudizio promosso da altri comproprietari sull'intera area precludesse, di per sé, l'azione del diverso comproprietario, ribadendo che, nell'occupazione illegittima di un fondo in comproprietà, ciascun comproprietario ha un autonomo diritto al ristoro nei limiti della propria quota e il giudicato reso tra la P.A. e uno solo di essi non fa stato nei confronti degli altri.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
La parte intimata deve contraddire mediante controricorso notificato nei termini e nelle forme previste; la costituzione tardiva o non rituale è tamquam non esset e non consente le attività difensive ulteriori previste per il controricorrente ritualmente costituito.
art. 366 c.p.c.
Il controricorso deve contenere i motivi di diritto, quale requisito essenziale a pena di inammissibilità, richiamato dall'art. 370, 2° co., c.p.c.
art. 372 c.p.c.
La parte non ritualmente costituita non può svolgere attività ulteriori di produzione documentale nei limiti indicati dalla Corte.
art. 378 c.p.c.
La parte non ritualmente costituita non può depositare memorie fino alla discussione nei termini riconosciuti dalla Corte.
art. 99 c.p.c.
Richiamato come norma processuale violata nel primo motivo, in relazione all'allegazione della domanda e dei danni.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione sia al primo sia al terzo motivo.
art. 163 c.p.c.
Richiamato in tema di contenuto dell'atto di citazione e sufficienza dell'allegazione dei fatti costitutivi della domanda.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma sulla disponibilità delle prove e sul rilievo del giudicato e dei fatti accertati.
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale non estende i suoi effetti ai terzi titolari di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello oggetto della precedente decisione.
art. 832 c.c.
Richiamato per delimitare la posizione del comproprietario titolare del diritto dominicale sull'area occupata.
art. 2043 c.c.
Richiamato come base della domanda risarcitoria per occupazione illegittima e del danno ingiusto subito dal proprietario.
art. 2058 c.c.
La domanda di rilascio/restituzione è qualificabile come domanda di reintegrazione in forma specifica, azionabile ove in tutto o in parte possibile.
art. 384 c.p.c.
La Corte può enunciare il principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Non sussistendo un rigetto integrale, non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio risarcitorio, la domanda è immodificabile dopo le preclusioni, salvo tre eccezioni: riduzione della domanda, danni incrementali e fatti sopravvenuti; la nuova voce di danno deve essere ricondotta rigorosamente a una di queste ipotesi, altrimenti è tardiva.
- Un pregiudizio che costituisce una voce autonoma e distinta rispetto a quello tempestivamente allegato non è un danno incrementale, anche se deriva dallo stesso fatto storico generatore.
- Un danno già esistente e percepibile al momento della domanda introduttiva non può essere qualificato come sopravvenuto solo perché allegato tardivamente.
- Nell'occupazione illegittima di un fondo in comproprietà, ciascun comproprietario ha un autonomo diritto al ristoro del pregiudizio subito nei limiti della propria quota; non si configura solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio.
- Il giudicato formatosi tra la pubblica amministrazione e uno solo dei comproprietari non fa stato nei confronti degli altri comproprietari, che sono titolari di un rapporto autonomo e indipendente.
- La domanda di rilascio o restituzione del bene occupato va qualificata come domanda di reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c., distinta dalla domanda di risarcimento per equivalente.
- Non è consentito negare in concreto la legittimazione o l'azione del comproprietario che agisce nei limiti della propria quota solo perché un altro comproprietario abbia già ottenuto una pronuncia risarcitoria sull'intera area.
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