Sentenza del 12/01/2021 n. 159 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
mposta di registro- interpretazione atto da registrare - criteri di tassazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugna l'accertamento tributario che ha determinato una maggiore imposta di registro nonostante il valore dichiarato nell'atto registrato. L'Amministrazione ha ritenuto che i dati economici indicati nel contratto non rispecchiassero la reale situazione di mercato e ha utilizzato atti e parametri esterni per determinare la base imponibile.
La decisione
La sentenza conferma che, ai fini dell'imposta di registro, l'ente impositore è legittimato a non attenersi esclusivamente ai valori dichiarati nel contratto e a guardare alla realtà economica di mercato. Analogamente, l'Amministrazione può interpretare e valutare gli atti che servono da parametro per la determinazione del tributo, ricorrendo a perizie, confronti di mercato e atti similari per ricalcolare la base imponibile. Pertanto l'accertamento dell'Amministrazione è stato ritenuto fondato e il ricorso del contribuente respinto.
Norme richiamate
DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)
La normativa sull'imposta di registro consente all'Amministrazione di determinare la base imponibile anche sulla base della realtà economica effettiva, quando il valore dichiarato appaia non corrispondente al valore normale o di mercato.
Principio del valore normale (giurisprudenziale/fiscale)
Il tributo indirette deve essere calcolato sulla sostanza economica dell'operazione; l'Amministrazione può ricorrere al parametro del valore normale per individuare la base imponibile effettiva.
Massime di principio
- L'Amministrazione può disregarded i valori dichiarati nel contratto quando tali valori risultano incongrui rispetto alla realtà di mercato.
- La stessa potestà valutativa si applica agli atti che fungono da parametro per la determinazione dell'imposta; non è vincolante il solo dato formale contenuto nei documenti.
- Il contribuente ha l'onere di fornire prove e documenti idonei (perizie, indagini di mercato, contratti comparabili) per dimostrare la congruità del valore dichiarato.
- In caso di contestazione, è consigliabile acquisire valutazioni tecniche e documentazione comparativa prima della registrazione o in sede di reclamo/ricorso.
- L'imposta di registro si fonda sulla sostanza economica dell'operazione: la forma contrattuale da sola non esclude la verifica dell'Amministrazione.
- Per impugnare con successo un accertamento basato su valorizzazione di mercato è necessario contestare analiticamente i criteri valutativi adottati dall'Amministrazione, offrendo elementi contrari convincenti.
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