Cassazione Civile, Ordinanza n. 05927/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società privata)
La controversia
La lite origina dalla domanda proposta dal GSE per ottenere la restituzione degli incentivi fotovoltaici già erogati a una società del gruppo, dopo che i relativi provvedimenti di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti erano stati adottati nel 2017 e poi confermati nei giudizi amministrativi di impugnazione. La società, in cassazione, ha dedotto principalmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: secondo la ricorrente, la controversia non riguardava più la legittimità della decadenza né l’esercizio di poteri autoritativi, ma solo un’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. fondata sul venir meno del titolo, con conseguente devoluzione al giudice ordinario. Con il secondo motivo ha denunciato altresì l’eccesso di potere giurisdizionale per avere il Consiglio di Stato negato la sospensione del giudizio in attesa dell’esito del diverso procedimento di riesame della decadenza disciplinato dall’art. 56 del d.l. n. 76/2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando che la controversia sulla restituzione delle somme indebitamente percepite, una volta divenuta definitiva la decadenza dagli incentivi, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Il secondo motivo è stato assorbito. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio processuale (cioè al giudice ordinario davanti al quale la causa verrà riassunta).
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie in materia di energia si radica solo quando la lite investe l'esercizio, anche mediato, di poteri pubblicistici concernenti procedure e provvedimenti amministrativi; non si estende automaticamente a tutte le liti connesse a un precedente rapporto incentivante o a una mera pretesa restitutoria.
art. 2033 c.c.
la domanda del GSE è qualificata come azione di ripetizione di indebito oggettivo, fondata sul venir meno del titolo giustificativo del pagamento; in tale fase la controversia è di diritto soggettivo e spetta al giudice ordinario.
art. 56 del d.l. n. 76/2020
la sopravvenuta disciplina del riesame delle decadenze è richiamata come eventuale nuova regolazione del rapporto, ma la sua pendenza non incide sulla giurisdizione della domanda restitutoria già fondata su un provvedimento di decadenza definitivo.
art. 362 c.p.c.
costituisce il fondamento del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 110 c.p.a.
richiamato insieme all'art. 362 c.p.c. quale base del sindacato della Corte di cassazione sui limiti esterni della giurisdizione.
art. 111, comma ottavo, Cost.
consente il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione avverso le sentenze del Consiglio di Stato.
art. 295 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità della sospensione del giudizio restitutorio in attesa della definizione del distinto giudizio di riesame; la questione è però rimasta assorbita dall'accoglimento del difetto di giurisdizione.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la produzione in cassazione degli atti processuali rilevanti, che la Corte può esaminare come giudice del fatto processuale.
Massime di principio
- Quando una controversia avente ad oggetto incentivi energetici riguarda l'impugnazione o il sindacato su provvedimenti autoritativi di riconoscimento, revoca, decadenza o rimodulazione, la giurisdizione resta amministrativa; ma se il provvedimento autoritativo è ormai definitivo e la lite riguarda solo la restituzione delle somme, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- Il criterio decisivo per individuare la giurisdizione è il petitum sostanziale, da desumere dalla causa petendi e dalla posizione soggettiva dedotta, non dalla sola forma della domanda o dalle difese della controparte.
- L'azione di recupero di somme indebitamente erogate a seguito del venir meno del titolo giustificativo, quando la decadenza presupposta non è più in discussione, integra un ordinario indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e non richiede l'esercizio di nuovi poteri pubblicistici.
- L'art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. non ha portata onnicomprensiva per tutte le controversie causalmente collegate a procedure energetiche: la giurisdizione esclusiva amministrativa richiede che la lite coinvolga effettivamente, anche solo in via mediata, l'esercizio di potestà autoritative.
- Le pronunce che riconoscono la giurisdizione amministrativa in materia di incentivi energetici non sono automaticamente estensibili alle azioni meramente restitutorie successive, se queste si limitano all'esecuzione patrimoniale di un assetto del rapporto già consolidato.
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