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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-298/25

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 25 February 2026. — PFP Monaco v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark BRAMANI – Earlier EU word mark BRAHMA – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-298/25

Giurisprudenza europea62025TJ0298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di PFP Monaco contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato la registrazione del marchio BRAMANI per rischio di confusione con il marchio anteriore BRAHMA. La sentenza ribadisce che i prodotti di classe 24 e quelli protetti dal marchio anteriore possono essere simili perché entrambi possono costituire materie prime o articoli destinati alla trasformazione, e conferma la forte prossimità tra i segni sul piano visivo e fonetico. La circostanza che parte del pubblico sia professionale e attento non basta, da sola, a escludere la confusione. Le spese sono compensate, ciascuna parte sopportando le proprie.

Opposizione a marchio UE: conferma del rischio di confusione tra il segno richiesto BRAMANI e il marchio anteriore BRAHMA per prodotti di classi 24 e 25, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra il marchio denominativo BRAMANI e il marchio anteriore BRAHMA, alla luce della somiglianza dei prodotti interessati, della somiglianza visiva e fonetica dei segni e della neutralità del confronto concettuale; in particolare, se il pubblico rilevante per taluni prodotti di classe 24 fosse soltanto professionale e se ciò escludesse il rischio di confusione.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che sussiste rischio di confusione quando i prodotti sono identici o simili, anche solo per una parte non trascurabile del pubblico dell’Unione, e i segni presentano una somiglianza visiva media e una somiglianza fonetica superiore alla media, con confronto concettuale neutro. Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la circostanza che alcuni prodotti di classe 24 siano destinati a professionisti e abbiano un livello di attenzione elevato non esclude il rischio di confusione, ove i prodotti siano simili in misura almeno media e il marchio anteriore abbia distintività normale; inoltre, la classificazione di Nizza non è decisiva per qualificare i prodotti né per escluderne la similarità.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi

Opposizione al marchio UE BRAMANI per rischio di confusione con BRAHMA

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Il Tribunale esamina se l’EUIPO abbia correttamente negato la registrazione del segno denominativo BRAMANI per alcuni prodotti delle classi 24 e 25, in presenza del marchio anteriore BRAHMA.

Fatti e procedimento amministrativo

PFP Monaco aveva depositato il 5 luglio 2022 una domanda di marchio UE per il segno verbale BRAMANI, per prodotti delle classi 24 e 25. Stanton SAS ha proposto opposizione richiamando il marchio UE anteriore BRAHMA, registrato per prodotti delle classi 18 e 25.

L’opposizione è stata inizialmente accolta in parte dalla divisione di opposizione e, in sede di ricorso, la commissione di ricorso ha respinto integralmente l’impugnazione del richiedente, ritenendo che sussistesse un rischio di confusione per una parte del pubblico ispanofono dell’Unione.

Questioni giuridiche esaminate

Il ricorrente contestava, in sostanza, la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, deducendo:

  • l’erronea individuazione del pubblico rilevante per taluni prodotti di classe 24, che secondo la ricorrente sarebbe stato composto solo da professionisti;
  • l’erronea valutazione della similarità tra i prodotti in classe 24 della domanda e i prodotti "leather and imitations of leather" del marchio anteriore, classificati in classe 18;
  • l’erronea valutazione della somiglianza tra i segni BRAMANI e BRAHMA sul piano visivo, fonetico e concettuale;
  • l’assenza complessiva di rischio di confusione.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non può essere registrato se, a causa dell’identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto.

Richiama inoltre il principio consolidato della valutazione globale del rischio di confusione, fondata sull’impressione complessiva prodotta dai segni e sui fattori pertinenti del caso, nonché l’interdipendenza tra grado di somiglianza dei segni e grado di somiglianza dei prodotti. Viene ribadito che, ai fini del rifiuto di registrazione di un marchio UE, è sufficiente che il motivo relativo di diniego sussista in una parte dell’Unione, e che basta un rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico rilevante.

Il Tribunale ricorda anche che, in forza dell’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento 2017/1001, la classificazione di Nizza ha carattere meramente amministrativo e non può, da sola, determinare la natura o la disomogeneità dei prodotti.

Pubblico rilevante

Per la classe 25 il pubblico rilevante è quello generale, con livello di attenzione medio. Per taluni prodotti di classe 18 del marchio anteriore e per alcuni prodotti di classe 24 della domanda, la commissione di ricorso aveva individuato un pubblico professionale con livello di attenzione superiore alla media.

Il Tribunale osserva che la ricorrente non contestava in modo efficace tali valutazioni, salvo sostenere che per ulteriori prodotti di classe 24 il pubblico sarebbe stato esclusivamente professionale. Tuttavia, anche ammettendo tale premessa, ciò non sarebbe stato sufficiente a escludere il rischio di confusione.

Comparazione dei prodotti

Il Tribunale conferma che i prodotti di classe 25 della domanda e quelli della stessa classe coperti dal marchio anteriore erano in parte identici e in parte simili.

Quanto ai prodotti di classe 24 della domanda, il Tribunale approva la valutazione dell’EUIPO secondo cui essi sono simili, almeno in misura media, ai prodotti "leather and imitations of leather" della classe 18 del marchio anteriore. Il ragionamento si fonda sul fatto che tali beni sono materie prime o articoli similari destinati alla trasformazione e all’impiego nei settori moda e arredamento.

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui i beni della classe 18 dovrebbero essere considerati soltanto prodotti finiti: il termine "leather and imitations of leather" indica, in questo contesto, materie prime. Inoltre, la circostanza che due categorie di beni siano collocate in classi diverse non impedisce di riconoscerne la similarità.

Viene anche respinta la tesi secondo cui la similarità potrebbe riguardare solo alcune tipologie di tessuti: la ricorrente non aveva indicato, in modo specifico e argomentato, quali dei numerosi prodotti della classe 24 sarebbero stati diversi dai beni coperti dal marchio anteriore.

Comparazione dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale conferma una similarità di grado medio. I segni BRAMANI e BRAHMA condividono la sequenza di lettere "bra" e "ma" nello stesso ordine, con differenze limitate alla presenza di "h" nel segno anteriore e di "ni" nel segno richiesto. La diversa posizione di tali lettere non è sufficiente a neutralizzare l’impressione complessiva di somiglianza.

Sul piano fonetico, il Tribunale conferma una similarità superiore alla media. In spagnolo la lettera "h" è, di regola, muta; pertanto BRAHMA viene pronunciato sostanzialmente "BRA-MA", sequenza integralmente contenuta nella pronuncia di BRAMANI, che si estende a "BRA-MA-NI". La diversa cadenza o il diverso numero di sillabe non bastano a escludere la somiglianza, soprattutto quando la pronuncia del marchio anteriore è interamente inclusa nel marchio richiesto.

Sul piano concettuale, il confronto è neutro. Il Tribunale ritiene non dimostrato che una parte significativa del pubblico ispanofono percepisca BRAHMA come riferimento noto e univoco alla cultura induista o al dio Brahma; per BRAMANI, invece, il richiedente ha ammesso l’assenza di significato per il pubblico rilevante e non ha provato che un’eventuale percezione come cognome italiano fosse rilevante per una parte significativa del pubblico.

Distintività del marchio anteriore e valutazione globale

Il marchio anteriore BRAHMA presenta un grado normale di distintività intrinseca, dato non contestato. Tenuto conto di:

  • somiglianza visiva media;
  • somiglianza fonetica superiore alla media;
  • confronto concettuale neutro;
  • identità o similarità dei prodotti, almeno per una parte rilevante degli stessi;
  • distintività normale del marchio anteriore;

il Tribunale conferma la valutazione dell’EUIPO secondo cui esiste un rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico rilevante, anche qualora una parte di esso presti un livello di attenzione elevato.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di udienza orale e non si è tenuta alcuna udienza, ciascuna parte è condannata a sopportare le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, in materia di opposizione a marchio UE, il rischio di confusione va valutato globalmente e può essere ravvisato anche se sussiste solo per una parte non trascurabile del pubblico dell’Unione. Inoltre, la classificazione di Nizza non è decisiva per escludere la similarità dei prodotti, e il fatto che alcuni prodotti siano destinati a professionisti con attenzione elevata non esclude automaticamente la confusione quando i segni sono molto vicini e il marchio anteriore ha distintività normale.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusioneclassificazione di nizzaproprietà intellettuale

Testo integrale

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