Sentenza n. 6831/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva respinto la domanda di accertamento della spettanza dei benefici economici e normativi previsti per il servizio presso sedi giudiziarie disagiate
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante, sostituto procuratore della Repubblica in servizio dal 12 gennaio 2015 presso un ufficio giudiziario successivamente individuato dal Consiglio Superiore della Magistratura come sede disagiata, ha chiesto il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 2 e del beneficio relativo al computo maggiorato dell’anzianità di servizio previsto dall’art. 5 della legge n. 133/1988, per il periodo di permanenza nell’ufficio, anche dopo aver maturato la legittimazione a chiedere il trasferimento. Il TAR aveva ritenuto che i benefici spettassero esclusivamente ai magistrati trasferiti d’ufficio da una sede diversa a una sede già qualificata come disagiata, escludendo sia chi fosse già in servizio presso l’ufficio al momento della sua qualificazione come sede disagiata, sia chi avesse scelto di permanervi dopo aver maturato la legittimazione al trasferimento. In appello è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 133/1988. L’appellante ha sostenuto che i benefici dovessero essere riconosciuti in ragione dell’oggettiva condizione di disagio della sede, indipendentemente dal momento dell’assegnazione, e che la permanenza nella sede dopo la sua inclusione nell’elenco delle sedi disagiate e dopo la maturazione della legittimazione al trasferimento dovesse essere equiparata al trasferimento d’ufficio. Ha inoltre invocato i principi di uguaglianza e ragionevolezza, contestando che le modifiche normative del 2008 avessero escluso tale estensione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che la disciplina dei benefici per le sedi disagiate ha natura incentivante ed è finalizzata a favorire la copertura degli uffici caratterizzati da rilevante carenza di organico, non a compensare genericamente qualsiasi condizione di disagio nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. Dalla formulazione degli artt. 1, 2 e 5 della legge n. 133/1988 emerge che il trasferimento d’ufficio verso una sede qualificata come disagiata costituisce condizione necessaria per il riconoscimento sia dell’indennità sia del beneficio sull’anzianità di servizio. La disciplina riguarda i magistrati trasferiti d’ufficio dalla sede di servizio, senza domanda, eventualmente anche con consenso o disponibilità, verso una sede disagiata e a una distanza superiore a 100 chilometri, nei limiti e secondo i presupposti stabiliti dalla legge. Nel caso esaminato, il magistrato aveva preso possesso dell’ufficio prima che questo fosse qualificato come sede disagiata e non era stato successivamente trasferito d’ufficio a un’altra sede disagiata. La scelta di permanere nell’ufficio, anche dopo la maturazione della legittimazione a chiedere il trasferimento, non integra il presupposto normativo del trasferimento d’ufficio e non consente quindi il riconoscimento dei benefici. È stata respinta anche la domanda di condanna al pagamento dell’indennità e all’adeguamento della posizione previdenziale. Le spese del grado d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 l. 133/1988
Individua l’ambito oggettivo e soggettivo della disciplina, riferito ai magistrati trasferiti d’ufficio verso sedi disagiate e in presenza degli ulteriori presupposti previsti dalla legge.
art. 2 l. 133/1988
Prevede il beneficio economico collegato al trasferimento d’ufficio del magistrato verso una sede disagiata; non si applica al magistrato già assegnato alla sede prima della sua qualificazione come disagiata che vi permane.
art. 5 l. 133/1988
computo in maggiorazione dell’anzianità di servizio
Prevede il beneficio normativo collegato al servizio prestato a seguito di trasferimento d’ufficio verso una sede disagiata, senza estenderlo alla mera permanenza nella sede.
art. 194 ordinamento giudiziario
legittimazione per il tramutamento su domanda
La maturazione del periodo utile per chiedere il trasferimento non sostituisce il presupposto del trasferimento d’ufficio richiesto dalla disciplina degli incentivi.
Massime di principio
- I benefici economici e normativi previsti per il servizio presso sedi giudiziarie disagiate spettano esclusivamente ai magistrati trasferiti d’ufficio da altra sede verso una sede già qualificata come disagiata, in presenza degli ulteriori presupposti stabiliti dalla legge.
- La mera permanenza del magistrato in un ufficio già occupato prima della sua inclusione nell’elenco delle sedi disagiate non equivale a un trasferimento d’ufficio e non consente il riconoscimento dell’indennità né del beneficio sul computo dell’anzianità.
- La maturazione della legittimazione a chiedere il trasferimento ad altra sede non trasforma la scelta di permanere nell’ufficio in un trasferimento d’ufficio e non costituisce, da sola, titolo per gli incentivi previsti per le sedi disagiate.
- La finalità della disciplina degli incentivi per le sedi disagiate è favorire la copertura degli uffici caratterizzati da rilevante carenza di organico; pertanto, il beneficio non è riconoscibile sulla sola base dell’esistenza oggettiva di condizioni di disagio nell’esercizio delle funzioni.
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