Cassazione Civile, Sentenza n. 19782/2020 del 22/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di irrogazione sanzioni IVA relativo all'anno 2004: l'Amministrazione aveva contestato omissione di annotazione e fatturazione di operazioni imponibili. In particolare venivano contestate due somme: euro 845.000,00 ricevuti da Mineraria Faleria (l'Ufficio li qualificava come acconto sul prezzo di vendita; i ricorrenti invece li qualificavano come caparra confirmatoria e li avevano registrati in contabilità come tali) e circa euro 360.000 versati alla Tuscia Costruzioni (l'Ufficio li qualificava come acconto; i ricorrenti sostenevano che si trattava di un finanziamento/mutuo, non soggetto a fatturazione). In primo grado la CTP di Viterbo accolse il ricorso solo quanto all'operazione con Tuscia (ritenuta finanziamento) e rigettò quanto a Faleria; in appello la CTR Lazio riformò ritenendo entrambe le somme acconti e accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero, in gran parte, mere contestazioni della valutazione di merito sulla prova documentale e quindi inammissibili o infondati in sede di legittimità. Ha confermato che, quanto alla somma versata da Faleria, il preliminare qualificava espressamente la somma come "acconto"; quanto alla Tuscia la quietanza e la documentazione non dimostravano in modo diverso la natura di acconto. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui l'Ufficio, se offre elementi presuntivi rilevanti, può far gravare sul contribuente l'onere di provare la diversa natura della somma. I ricorrenti sono condannati alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate (compreso il raddoppio del contributo unificato ove previsto).
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamata in relazione al vizio di omessa pronuncia: la Corte distingue fra omessa pronuncia (totale mancanza di decisione su una questione) e carenza di motivazione. Ha ritenuto che non fosse ravvisabile omessa pronuncia da parte del giudice di merito.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3,4,5)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, omessa pronuncia, insufficiente motivazione). La Corte ha qualificato i motivi del ricorso come in gran parte attacchi alla valutazione di merito non risolvibili in Cassazione ai sensi di tali norme.
art. 2697 c.c.
Regola sull'onere della prova: la Corte ha richiamato che l'Ufficio deve fornire elementi presuntivi (gravità, precisione e concordanza) e solo successivamente il contribuente è tenuto a fornire la prova contraria. Nel caso di specie l'Ufficio aveva prodotto contratti che qualificavano le somme come 'acconto', pertanto la prova contraria non è stata ritenuta fornita dai contribuenti.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati in relazione ai mezzi istruttori e alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla presunta mancata considerazione di prove documentali da parte del giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto.
art. 6 (comma 4) D.P.R. n. 633/1972
Norma sul presupposto dell'IVA e sulla territorialità/operazioni imponibili: richiamata in relazione all'obbligo di fatturazione e alla qualificazione delle somme come acconti soggetti a IVA quando la natura contrattuale lo prevede.
art. 15 (comma 1) D.P.R. n. 633/1972
Norma relativa alla base imponibile e fatturazione: utilizzata nel ragionamento sulla obbligatorietà di fatturazione delle somme qualificate come acconto.
art. 1813 c.c.
Disposizione sul contratto di mutuo (finanziamento): la Corte ha osservato che la mancanza di forma scritta per il mutuo non autorizza a ritenere che pattuizioni scritte già esistenti (es. preliminare che qualifica la somma come acconto) possano essere modificate oralmente senza prova convincente.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1 quater e comma 1 bis)
Norme relative al contributo unificato: la Corte ha disposto la sussistenza dei presupposti per il 'raddoppio' del contributo unificato previsto per i ricorsi notificati in determinati termini.
Massime di principio
- In materia tributaria il giudice di merito ha ampio potere di valutazione delle prove: la Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio ma solo la corretta applicazione delle norme e la motivazione.
- Se un contratto scritto qualifica espressamente una somma come "acconto" tale qualificazione ha forte rilievo probatorio contro una diversa qualificazione basata solo su registrazioni contabili o su allegazioni non documentate.
- Per far valere che una somma è caparra confirmatoria occorre che la volontà delle parti sia chiaramente ed esplicitamente manifestata nel negozio: in dubbio si presume acconto.
- L'Ufficio finanziario può inizialmente prospettare elementi presuntivi; se questi sono gravi, precisi e concordanti il contribuente è onerato di fornire la prova contraria (art. 2697 c.c.).
- La semplice produzione di scritture contabili o corrispondenza privata può non essere sufficiente a mutare la qualificazione negoziale formale di pagamenti risultanti da un contratto preliminare.
- In caso di contestazione IVA, è essenziale produrre documentazione contrattuale chiara e coerente già in primo grado per sostenere una qualificazione diversa da quella indicata dall'Ufficio.
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