Cassazione Civile, Sentenza n. 18004/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva accolto l'appello di Buffetti e aveva ritenuto vincolante il documento denominato "Progetto adeguato – Planimetria alla quota giardino – Disegno n° Ipotesi n° 8" del 20/02/2007, sostenendo che quel documento non fosse un accordo valido di modifica del luogo di esercizio della servitù di passaggio perché privo di oggetto determinato o determinabile, o fosse meramente preliminare. I motivi di cassazione deducevano violazione di norme sul contratto (artt. 1321, 1325, 1346, 1351, 1418 c.c. ecc.), carenza o contraddittorietà della motivazione (art. 132 c.p.c.) e omessa valutazione del contemperamento tra bisogno del fondo dominante e minor aggravio del fondo servente (art. 1065 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse validamente accertato l'esistenza di un accordo scritto del 20/02/2007 che ha modificato il luogo di esercizio della servitù di passaggio e che l'apprezzamento di merito sulla natura vincolante del documento rientri nel sindacato di fatto dei giudici del merito e non sia censurabile in sede di legittimità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui lo spostamento del luogo di esercizio della servitù richiede forma scritta (art. 1350 n.4 c.c.) e che, se la convenzione è carente di indicazioni, si applicano i criteri di legge (artt. 1063, 1064, 1065 c.c.). Il ricorso è stato pertanto respinto; la ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese di cassazione al resistente (liquidate in €4.500,00 più accessori) e all'obbligo di versare il contributo unificato aggiuntivo previsto dalle disposizioni vigenti.
Norme richiamate
art. 1350 n. 4 c.c.
Richiede la forma scritta per il trasferimento di diritti reali su beni immobili; la Corte ha ritenuto che la convenzione scritta del 2007 potesse costituire modifica del luogo di esercizio della servitù se idonea a specificarne gli elementi essenziali.
artt. 1063, 1064 e 1065 c.c.
Se la convenzione che modifica la servitù manca di indicazioni sufficienti, si applicano i criteri di legge: il diritto comprende quanto necessario per l'uso, va esercitato per soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio per il fondo servente; la Corte li ha richiamati per delimitare l'estensione e le modalità dell'esercizio della servitù.
art. 1068 c.c.
Regola lo spostamento delle opere necessarie per l'esercizio della servitù: la Corte ha confermato che lo spostamento non può avvenire unilateralmente dal proprietario del fondo servente e che l'accordo scritto o decisione giudiziale sono le strade percorribili.
art. 1321, art. 1325 e art. 1418, comma 2, c.c.
Richiamati dalla ricorrente con riferimento alla formazione e validità del contratto; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla nullità o indeterminatezza dell'accordo ritenuto sussistente e vincolante.
art. 1346 e art. 1351 c.c.; art. 2932 c.c.
Norme richiamate dalla ricorrente per sostenere la carenza di determinazione o la natura preliminare del documento; la Corte ha ritenuto che l'apprezzamento sulla concreta volontà delle parti e sulla natura vincolante del documento fosse questione di merito correttamente valutata dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma procedurale sul vizio di motivazione; la Corte ha valutato che la motivazione della sentenza impugnata non fosse apparente o contraddittoria e consentisse il controllo del ragionamento.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Richiesta dalla Corte per l'efficacia delle censure in cassazione: la ricorrente non ha indicato i passaggi documentali necessari per dimostrare l'errata qualificazione dell'accordo, rendendo inammissibili o infondate le censure.
art. 132 c.p.c., n. 4
Censura di carenza o contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non nulla secondo i parametri giurisprudenziali.
art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 e art. 1, comma 17 L. 228/2012
Disposizioni sulla maggiore contribuzione unificata in caso di condanna: la Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo previsto per il ricorso.
Massime di principio
- La modifica del luogo di esercizio di una servitù immobiliare richiede forma scritta se comporta trasferimento di diritti reali; un documento scritto idoneo può essere qualificato come accordo modificativo vincolante.
- Se l'accordo modificativo è carente di dettagli, i criteri di legge (artt. 1063-1065 c.c.) servono a determinare estensione e modalità dell'esercizio della servitù in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio per il fondo servente.
- Lo spostamento delle opere necessarie per la servitù non può essere imposto unilateralmente dal fondo servente; il proprietario del fondo servente può proporre una soluzione alternativa, che se accettata deve essere formalizzata per iscritto, altrimenti il giudice può intervenire.
- In sede di impugnazione in Cassazione le censure sulla motivazione devono essere specifiche e corredate dall'indicazione dei punti decisivi del giudizio di merito (art. 366 c.p.c.); mere proposte alternative di valutazione dei fatti di merito non sono sufficienti.
- Il giudice del merito ha ampia discrezionalità nell'apprezzare la volontà delle parti e la natura vincolante di un documento; tale apprezzamento è sindacabile in Cassazione solo per vizi giuridici specifici.
- In caso di soccombenza in Cassazione la parte che propone il ricorso può essere condannata alle spese e a contributi aggiuntivi previsti dalla normativa sul contributo unificato.
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