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Sentenza

Sentenza del 07/07/2022 n. 21645 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti contestavano il diniego di rimborso totale o parziale della ritenuta alla fonte del 15% sui dividendi distribuiti da società italiane a un fondo di investimento tedesco gestito da MEAG, sostenendo che tale imposizione fosse discriminatoria rispetto alla tassazione più favorevole prevista per i fondi di investimento italiani, in violazione del principio di libera circolazione dei capitali sancito dall'art. 63 TFUE. Il contenzioso verteva sulla disparità di trattamento fiscale tra fondi di investimento residenti e non residenti e sulla compatibilità della normativa italiana e della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania con il diritto UE.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato l'appello. Ha affermato che la differenza di trattamento fiscale tra il fondo tedesco e l'omologo fondo italiano costituisce una restrizione illegittima alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell'art. 63 TFUE. Ha ritenuto che la Convenzione bilaterale non possa giustificare una tassazione discriminatoria e che il fondo tedesco ha diritto all'esenzione totale prevista per i fondi italiani ai sensi del D.Lgs. n. 461/1997, art. 9, comma 4, vigente ratione temporis. Pertanto, la domanda di rimborso integrale delle ritenute è stata accolta e l'Agenzia delle entrate condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    Proibisce qualsiasi restrizione ai movimenti di capitali tra Stati membri; la Corte ha affermato che il trattamento fiscale discriminatorio verso un fondo di investimento non residente viola questo principio.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Prevede la ritenuta a titolo d'imposta sui dividendi per soggetti non residenti con aliquota ordinaria del 27%, ridotta a 12,5% per azionisti di risparmio; tale norma è mitigata dalla Convenzione bilaterale ma non elimina la discriminazione.

  • Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania

    Fissa un limite massimo del 15% per la ritenuta sui dividendi distribuiti a residenti dell'altro Stato contraente, ma non esclude che un'aliquota inferiore possa essere applicata per evitare discriminazioni ai sensi del diritto UE.

  • D.Lgs. 23 marzo 1983, n. 77

    Prevede regime speciale di esenzione dall'imposta sostitutiva per i fondi comuni di investimento mobiliari di diritto italiano.

  • D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

    Stabilisce che i fondi comuni di investimento mobiliari le cui quote sono sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti in Paesi white list sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione.

Massime di principio

  • Il principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) vieta trattamenti fiscali discriminatori tra fondi di investimento residenti e non residenti all'interno dell'UE.
  • Le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni non possono giustificare una normativa interna che comporti una discriminazione fiscale incompatibile con il diritto UE.
  • La presenza di un regime fiscale più favorevole per fondi residenti non può legittimamente essere negata a fondi non residenti se sussistono condizioni equivalenti e il Paese di residenza è in white list per lo scambio di informazioni.
  • Il giudice nazionale ha il compito di interpretare le convenzioni internazionali in modo conforme ai principi di diritto UE, adottando un'interpretazione adeguatrice che elimini trattamenti discriminatori.
  • Gli Stati membri possono prevedere regimi fiscali particolari per gli organismi di investimento collettivo, ma devono garantirne il rispetto dei principi di non discriminazione e libera circolazione dei capitali.
  • Le autorità fiscali possono richiedere prove adeguate per l'accesso ai vantaggi fiscali, ma non possono imporre oneri amministrativi eccessivi che impediscano di fatto il beneficio di tali vantaggi ai contribuenti non residenti.

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