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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29007/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna della compagnia aerea al pagamento di una compensazione pecuniaria ex Regolamento CE n.261/2004 per il ritardo nel trasporto da Natal a Lisbona con coincidenza per Roma. In cassazione hanno dedotto (1) errore nell'assegnazione dell'onere della prova relativo al ritardo e richiamato gli artt. 1218 e 2697 c.c. e l'art. 19 della Convenzione di Montreal; (2) errata applicazione degli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n.261/2004 nella determinazione dell'importo dovuto per ritardo superiore alle sette ore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi non hanno specificamente affrontato e confutato la ratio della decisione impugnata: il tribunale aveva ritenuto che i passeggeri non avessero fornito prova certa e specifica dell'entità complessiva del ritardo, elemento necessario per la commisurazione della compensazione. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità, condannando i ricorrenti al rimborso delle spese di giudizio di legittimità e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla responsabilità per inadempimento; la Corte ha ricordato che il titolare del diritto deve provare gli elementi costitutivi del proprio diritto, ivi compresa l'entità del ritardo quando essa è rilevante per la quantificazione del danno o della compensazione.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova invocata dai ricorrenti: la Corte ha confermato che l'onere probatorio resta a carico del creditore che pretende la prestazione o la relativa indennità, e che nel caso di specie mancava la prova specifica della durata complessiva del ritardo.

  • art. 19 Convenzione di Montreal

    Richiamato in sede di doglianza sull'onere della prova; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo comportasse un'inversione dell'onere probatorio a carico del vettore e ha ribadito l'esigenza probatoria dei ricorrenti.

  • artt. 5 e 7 Regolamento CE n.261/2004

    Gli artt. richiamati disciplinano i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione/ritardo e le somme forfettarie di compensazione. La Corte ha ritenuto che la censura relativa alla errata determinazione della misura della compensazione non fosse specifica rispetto alla motivazione del giudice di merito, che aveva escluso prova sufficiente dell'entità del ritardo necessaria per commisurare l'indennizzo.

  • art. 366 n. 4 cod. proc. civ.

    Norma invocata per l'inammissibilità dei 'non motivi'. La Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso per mancata specificità nel criticare la decisione impugnata.

  • art. 13 e art. 1-bis d.P.R. n. 115/2002 (e comma 1-quater)

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato e ha liquidato le spese di giudizio a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In azioni per compensazione ex Regolamento CE 261/2004 il ricorrente deve fornire prova adeguata dell'effettiva entità del ritardo complessivo quando tale elemento è necessario per la quantificazione della somma richiesta.
  • In sede di cassazione i motivi di impugnazione devono confrontarsi in modo specifico e puntuale con la ratio della decisione impugnata: motivi generici o che non analizzano le ragioni del giudice di merito possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 366 n.4 c.p.c.
  • L'onere della prova in tema di inadempimento contrattuale rimane in capo al creditore: riferimenti normativi (art.1218 e 2697 c.c.) devono essere fatti valere con argomentazione probatoria concreta.
  • La mancata specificazione o dimostrazione dell'entità del ritardo può precludere la possibilità di ottenere la misura di compensazione richiesta e può portare al rigetto o alla limitazione dell'importo riconosciuto.
  • Le sentenze di inammissibilità comportano spesso la condanna alle spese e possono comportare l'applicazione di contributi aggiuntivi previsti dalla normativa sul contributo unificato.

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